Sanzioni AI Act, quanto rischia davvero la tua azienda?
Aggiornato al 31 agosto 2026
Le sanzioni dell'AI Act, il Regolamento UE 2024/1689, arrivano fino a 35 milioni di euro o al 7% del fatturato mondiale totale annuo per le pratiche di intelligenza artificiale vietate dall'articolo 5, e si applica l'importo più alto tra i due. L'articolo 99 prevede multe più basse per gli altri obblighi. Riguardano ogni operatore di AI, dall'impresa individuale alla multinazionale.
Quanto si rischia, le tre fasce
Partiamo dal numero che spaventa, perché è giusto guardarlo in faccia. L'articolo 99 del Regolamento UE 2024/1689, che apre il Capo XII dedicato alle sanzioni, costruisce le multe su tre fasce, in base alla gravità di quello che fai con l'intelligenza artificiale. La logica è semplice, più la violazione tocca i diritti delle persone, più la sanzione sale.
La fascia più pesante colpisce chi usa una delle pratiche vietate elencate nell'articolo 5, quelle considerate a rischio inaccettabile. Parliamo di cose come il punteggio sociale dei cittadini, la manipolazione del comportamento, il riconoscimento delle emozioni sul posto di lavoro o a scuola, certe forme di categorizzazione biometrica. Qui la multa arriva fino a 35 milioni di euro oppure, se l'autore è un'impresa, fino al 7% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, applicando l'importo più alto tra i due (articolo 99, paragrafo 3).
La fascia intermedia riguarda la violazione degli altri obblighi del Regolamento, quelli diversi dalle pratiche vietate. Sono gli obblighi che gravano su fornitori, rappresentanti autorizzati, importatori, distributori e sui deployer, cioè chi utilizza un sistema di AI in azienda, oltre agli obblighi di trasparenza dell'articolo 50 e a quelli degli organismi notificati. Qui si arriva fino a 15 milioni di euro o, se l'autore è un'impresa, fino al 3% del fatturato mondiale totale annuo, sempre applicando l'importo più alto (articolo 99, paragrafo 4).
La terza fascia punisce chi fornisce informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti agli organismi notificati o alle autorità nazionali competenti quando queste fanno una richiesta. Sembra una sciocchezza burocratica, non lo è. La multa qui sale fino a 7,5 milioni di euro o, se l'autore è un'impresa, fino all'1% del fatturato mondiale totale annuo, e anche in questo caso vale l'importo più alto tra i due (articolo 99, paragrafo 5).
Una precisazione che evito di nascondere. Per le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione europea esistono soglie diverse, fissate a parte dall'articolo 100 e inflitte dal Garante europeo della protezione dei dati, ma quello è un mondo che non tocca la tua azienda. A te interessa l'articolo 99.
Tabella degli importi
Metto qui le cifre esatte, in modo che le abbia tutte sotto gli occhi senza cercarle altrove.
| Tipo di violazione | Riferimento | Importo fisso massimo | Percentuale del fatturato mondiale totale annuo | Quale si applica (regola generale) |
|---|---|---|---|---|
| Pratiche di AI vietate | art. 5, sanzionato dall'art. 99 par. 3 | 35.000.000 euro | 7% | la più alta tra le due, se superiore |
| Violazione degli altri obblighi (fornitori, rappresentanti, importatori, distributori, deployer, organismi notificati, trasparenza art. 50) | art. 99 par. 4 | 15.000.000 euro | 3% | la più alta tra le due, se superiore |
| Informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti agli organismi notificati o alle autorità nazionali competenti | art. 99 par. 5 | 7.500.000 euro | 1% | la più alta tra le due, se superiore |
Tieni a mente una cosa. Questi sono i tetti massimi, non l'importo automatico. L'articolo 99 chiede che la sanzione sia effettiva, proporzionata e dissuasiva, e impone di valutare caso per caso la gravità, la durata, se la violazione è colposa o intenzionale, se l'azienda ha collaborato. Una piccola realtà al primo errore non si vede recapitare 35 milioni di euro. Ma il tetto serve a capire l'ordine di grandezza, e l'ordine di grandezza è serio.
Se l'impresa è piccola, la regola si ribalta
> Se la tua è una piccola o media impresa, o una startup, leggi qui. Per la regola generale, quando l'autore della violazione è un'impresa, si applica la soglia più alta tra l'importo fisso e la percentuale sul fatturato, cioè quella "se superiore". Per le piccole e medie imprese e per le startup la regola si ribalta. L'articolo 99, paragrafo 6, stabilisce che ciascuna sanzione è pari al massimo alle percentuali o all'importo delle tre fasce, applicando però la soglia "se inferiore", vale a dire la più bassa tra importo in euro e percentuale sul tuo fatturato. È una tutela pensata apposta per chi non ha le spalle larghe di una multinazionale.
Facciamo un esempio concreto, così si capisce la differenza. Immagina una piccola impresa con un fatturato di due milioni di euro che incappa nella fascia da 15 milioni o 3%. Il 3% di due milioni fa 60.000 euro. Per una grande azienda l'autorità confronterebbe quei 60.000 euro con il tetto da 15 milioni e applicherebbe il più alto, quindi potenzialmente i 15 milioni. Per la piccola impresa la logica si inverte e l'autorità deve guardare al più basso tra la percentuale e il tetto, quindi i 60.000 euro restano il riferimento. Non è un dettaglio, è la differenza tra un rischio gestibile e un rischio che chiude un'azienda.
Resta vero che «piccola e media impresa» è una definizione precisa del diritto europeo, legata al numero di dipendenti e al fatturato. Se hai dubbi sul fatto che la tua realtà rientri o meno in quella definizione, è uno dei punti su cui conviene una verifica con il professionista, perché cambia la regola applicabile.
Da quando si rischia davvero
Questa è la domanda che conta di più, e la risposta richiede un minimo di pazienza, perché l'AI Act si applica a tappe, non tutto in una volta.
Il Regolamento è entrato in vigore il 1 agosto 2024, ma quasi nessun obbligo è scattato in quel momento. Le date che ti interessano davvero sono altre. Dal 2 febbraio 2025 sono diventati applicabili il Capo I con le disposizioni generali e il Capo II con i divieti dell'articolo 5 sulle pratiche vietate. Nello stesso giorno è diventato applicabile l'obbligo di alfabetizzazione dell'articolo 4, quello che impone di adottare misure per far crescere la competenza sull'AI di chi la usa in azienda. Su questo voglio essere chiaro, perché gira parecchia confusione. L'articolo 4 non è stato rinviato, è già un obbligo vivo da febbraio 2025.
Dal 2 agosto 2025 sono diventate operative le disposizioni sanzionatorie del Capo XII, insieme agli obblighi per i modelli di AI per finalità generali e alla struttura di governance. In altre parole, da quella data esiste l'apparato che permette di comminare le multe.
C'è però una distinzione fondamentale che ti risparmia notti insonni. Il fatto che le sanzioni siano operative non significa che ogni obbligo sia già sanzionabile. Ogni regola diventa punibile solo dalla sua data di applicazione. Quindi i divieti dell'articolo 5 sono sanzionabili già adesso, mentre gli obblighi dei sistemi ad alto rischio diventeranno sanzionabili solo quando quegli obblighi entreranno in funzione.
Vale la pena guardare in faccia il calendario dei sistemi ad alto rischio, perché è il punto più delicato. Nella versione originaria del Regolamento, l'articolo 113 fissava la regola generale di applicazione al 2 agosto 2026, e a quella data seguivano i sistemi ad alto rischio dell'Allegato III, cioè quelli autonomi come la biometria, la selezione del personale, l'istruzione. I sistemi ad alto rischio dell'Allegato I, quelli che sono componenti di sicurezza di prodotti già disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione, sarebbero partiti dal 2 agosto 2027 in forza dell'articolo 113, lettera c).
Su quelle date è intervenuto il pacchetto Digital Omnibus on AI, e va raccontato con precisione perché è già storia, non previsione. Il pacchetto è stato adottato in via definitiva dal Consiglio il 29 giugno 2026, dopo che il Parlamento europeo aveva approvato il proprio testo il 26 marzo 2026 e dopo l'accordo interistituzionale del 7 maggio 2026. Il regolamento che modifica l'AI Act è il Regolamento (UE) 2026/1744, pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione il 24 luglio 2026 e in vigore dal 27 luglio 2026. Il calendario vivo, oggi, è il suo: gli obblighi dei sistemi ad alto rischio autonomi dell'Allegato III si applicano dal 2 dicembre 2027, quelli dei sistemi integrati in prodotti dell'Allegato I dal 2 agosto 2028. Le vecchie date del 2 agosto 2026 e del 2 agosto 2027 sono state sostituite: se le trovi ancora citate, stai leggendo una versione superata del Regolamento. In concreto hai più tempo per prepararti sull'alto rischio, e quel tempo è già cominciato.
Chi commina le sanzioni in Italia
L'AI Act fissa le regole a livello europeo, ma lascia a ogni Stato il compito di designare le autorità nazionali che vigilano e sanzionano. L'Italia lo ha fatto con la Legge 23 settembre 2025, n. 132, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 25 settembre 2025 e in vigore dal 10 ottobre 2025, ed è stata tra i primi Paesi a dotarsi di una legge nazionale di accompagnamento.
In Italia il ruolo di autorità di vigilanza del mercato sui sistemi di AI, comprese le attività ispettive e sanzionatorie, è affidato all'ACN, l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. La Legge 132/2025, all'articolo 20, comma 2, designa l'ACN quale autorità di vigilanza del mercato e punto di contatto unico con le istituzioni UE ai sensi dell'articolo 70 del Regolamento. Tieni a mente questo nome, perché è a lei che dovrai rispondere se qualcosa va storto. Accanto all'ACN opera l'AgID, l'Agenzia per l'Italia Digitale, designata quale autorità di notifica ai sensi dell'articolo 70. L'AgID si occupa di notifica, valutazione, accreditamento e monitoraggio degli organismi di valutazione della conformità, quindi della parte più tecnica e procedurale, non della sanzione.
Conviene fissare bene la ripartizione, perché in giro si leggono nomi sbagliati. Vigilanza, ispezioni e sanzioni sono compito dell'ACN, mentre l'AgID cura notifica e accreditamento. Restano poi pienamente competenti, ciascuno nel suo campo, il Garante per la protezione dei dati personali per tutto ciò che tocca la privacy e i dati personali, dato che la Legge 132/2025 fa espressamente salvi le sue competenze, i suoi compiti e i suoi poteri, e le autorità di settore come Banca d'Italia, Consob e Ivass, che restano autorità di vigilanza del mercato per il settore finanziario ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 6, del Regolamento. In pratica, se la tua applicazione di AI tratta dati personali, e quasi sempre lo fa, ti muovi su un doppio binario, l'ACN per l'AI Act e il Garante per la parte privacy.
Come trasformare la paura in un vantaggio
Fin qui ti ho mostrato il lato che preoccupa, ed era giusto farlo. Adesso il sollievo, perché c'è ed è concreto.
La verità è che la stragrande maggioranza delle aziende non usa pratiche vietate. Se non fai social scoring e non sorvegli le emozioni dei tuoi dipendenti, la fascia da 35 milioni semplicemente non ti riguarda. Quello che riguarda quasi tutti, invece, è la parte più gestibile, cioè l'obbligo di alfabetizzazione dell'articolo 4 e gli obblighi di trasparenza. E sono proprio quelli su cui puoi metterti in regola con uno sforzo ragionevole, senza stravolgere l'azienda.
Quando formo un'azienda parto sempre da qui. Documentare di aver formato le persone sull'uso dell'AI, sapere quali strumenti girano in azienda, avere chiaro chi è responsabile di cosa. Non è burocrazia fine a se stessa, è la prova che ti mette al riparo quando l'autorità valuta la tua buona fede, perché la collaborazione e le misure adottate pesano sull'entità della sanzione.
E c'è di più. Un'azienda che dimostra di sapere come usa l'AI, che forma le persone e tiene traccia delle scelte, comunica una cosa precisa ai clienti e ai partner, cioè affidabilità. In un mercato dove tutti improvvisano, essere quello che ha le cose in ordine è un vantaggio competitivo vero, non uno slogan. La conformità all'AI Act, vista così, smette di essere un costo e diventa un argomento di vendita.
Un'ultima onestà. Io ti formo e ti dico cosa fare in pratica, ma non sono un avvocato. Sul tuo caso specifico, su come classificare un sistema o su quale fascia di sanzione potrebbe toccarti, la valutazione va fatta con un professionista abilitato, che guarda i tuoi numeri e i tuoi strumenti. Quello che ti do io è la mappa per arrivarci preparato.
Domande frequenti
Quanto sono alte le multe dell'AI Act?
Le multe dell'AI Act, fissate dall'articolo 99 del Regolamento UE 2024/1689, arrivano fino a 35 milioni di euro o al 7% del fatturato mondiale totale annuo per le pratiche vietate dall'articolo 5. Le altre fasce sono fino a 15 milioni o 3% per gli altri obblighi e fino a 7,5 milioni o 1% per informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti alle autorità. In tutte e tre le fasce, quando l'autore è un'impresa, si applica l'importo più alto tra la cifra fissa e la percentuale.
Le sanzioni dell'AI Act si applicano anche alle aziende piccole?
Sì, le sanzioni valgono per ogni operatore, dall'impresa individuale alla multinazionale, l'obbligo è identico a prescindere dalla dimensione. Per le piccole e medie imprese e per le startup c'è però una tutela. L'articolo 99, paragrafo 6, prevede che si applichi la soglia più bassa tra importo fisso e percentuale sul fatturato, non la più alta come per le grandi imprese.
Chi commina le sanzioni dell'AI Act in Italia?
In Italia la vigilanza del mercato, comprese le ispezioni e l'applicazione delle sanzioni, spetta all'ACN, l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, designata dall'articolo 20 della Legge 132/2025 in vigore dal 10 ottobre 2025. L'AgID è l'autorità di notifica e cura anche l'accreditamento degli organismi, non le multe. Il Garante per la protezione dei dati personali resta competente sui profili privacy, e le autorità di settore restano competenti per il mercato finanziario.
Da quando si rischiano le sanzioni dell'AI Act?
Le disposizioni sanzionatorie del Capo XII sono operative dal 2 agosto 2025, ma ogni obbligo diventa punibile solo dalla sua data di applicazione. I divieti dell'articolo 5 e l'alfabetizzazione dell'articolo 4 sono sanzionabili già dal 2 febbraio 2025. I sistemi ad alto rischio dell'Allegato III si applicano dal 2 dicembre 2027 e quelli dell'Allegato I dal 2 agosto 2028: sono le date fissate dal pacchetto Digital Omnibus, oggi Regolamento (UE) 2026/1744, in vigore dal 27 luglio 2026.
Fonti normative
- Regolamento (UE) 2024/1689, articolo 99 (Sanzioni, Capo XII), testo italiano autentico, EUR-Lex, art. 99
- Regolamento (UE) 2024/1689, articolo 4 (Alfabetizzazione in materia di IA) e articolo 113 (Entrata in vigore e applicazione), testo italiano autentico, EUR-Lex, art. 4, art. 113
- Legge 23 settembre 2025, n. 132, Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale, articolo 20 (Autorità nazionali), Normattiva, art. 20
- Legge 23 settembre 2025, n. 132, Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 223 del 25 settembre 2025
- Digital Omnibus on AI, Consiglio dell'Unione europea, via libera finale del 29 giugno 2026, comunicato
Aggiornato al 31 agosto 2026 · Quadro post-Digital-Omnibus · Contenuto informativo, non parere legale
Mettiti in regola
Vai al corsoQuesto contenuto ha finalità informative e divulgative e riflette il quadro normativo alla data di ultima revisione indicata. Non costituisce parere o consulenza legale sul tuo caso specifico. Per l'inquadramento giuridico formale lavoriamo con professionisti abilitati.