Guide

Sanzioni AI Act, quanto rischia davvero un'azienda?

Aggiornato al 18 ottobre 2026

Le sanzioni dell'AI Act, il Regolamento UE 2024/1689, arrivano fino a 35 milioni di euro o al 7% del fatturato mondiale totale annuo per le pratiche di intelligenza artificiale vietate dall'articolo 5, e si applica l'importo più alto tra i due. L'articolo 99 prevede multe più basse per gli altri obblighi. Riguardano ogni operatore di AI, dall'impresa individuale alla multinazionale.

Quanto si rischia, le tre fasce

Si parte dal numero che spaventa, perché è giusto guardarlo in faccia. L'articolo 99 del Regolamento UE 2024/1689, che apre il Capo XII dedicato alle sanzioni, costruisce le multe su tre fasce, in base alla gravità di quello che si fa con l'intelligenza artificiale. La logica è semplice, più la violazione tocca i diritti delle persone, più la sanzione sale.

La fascia più pesante colpisce chi usa una delle pratiche vietate elencate nell'articolo 5, quelle considerate a rischio inaccettabile. Si parla di cose come il punteggio sociale dei cittadini, la manipolazione del comportamento, il riconoscimento delle emozioni sul posto di lavoro o a scuola, certe forme di categorizzazione biometrica. Qui la multa arriva fino a 35 milioni di euro oppure, se l'autore è un'impresa, fino al 7% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, applicando l'importo più alto tra i due (articolo 99, paragrafo 3).

La fascia intermedia riguarda la violazione degli altri obblighi del Regolamento, quelli diversi dalle pratiche vietate. Sono gli obblighi che gravano su fornitori, rappresentanti autorizzati, importatori, distributori e sui deployer, cioè chi utilizza un sistema di AI in azienda, oltre agli obblighi di trasparenza dell'articolo 50 e a quelli degli organismi notificati. Qui si arriva fino a 15 milioni di euro o, se l'autore è un'impresa, fino al 3% del fatturato mondiale totale annuo, sempre applicando l'importo più alto (articolo 99, paragrafo 4).

La terza fascia punisce chi fornisce informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti agli organismi notificati o alle autorità nazionali competenti quando queste fanno una richiesta. Sembra una sciocchezza burocratica, non lo è. La multa qui sale fino a 7,5 milioni di euro o, se l'autore è un'impresa, fino all'1% del fatturato mondiale totale annuo, e anche in questo caso vale l'importo più alto tra i due (articolo 99, paragrafo 5).

Una precisazione, per completezza. Per le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione europea esistono soglie diverse, fissate a parte dall'articolo 100 e inflitte dal Garante europeo della protezione dei dati, ma quello è un mondo che non tocca le aziende. A un'azienda interessa l'articolo 99.

Tabella degli importi

Ecco le cifre esatte, tutte sotto gli occhi.

Tipo di violazioneRiferimentoImporto fisso massimoPercentuale del fatturato mondiale totale annuoQuale si applica (regola generale)
Pratiche di AI vietateart. 5, sanzionato dall'art. 99 par. 335.000.000 euro7%la più alta tra le due, se superiore
Violazione degli altri obblighi (fornitori, rappresentanti, importatori, distributori, deployer, organismi notificati, trasparenza art. 50)art. 99 par. 415.000.000 euro3%la più alta tra le due, se superiore
Informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti agli organismi notificati o alle autorità nazionali competentiart. 99 par. 57.500.000 euro1%la più alta tra le due, se superiore

Va tenuta a mente una cosa. Questi sono i tetti massimi, non l'importo automatico. L'articolo 99 chiede che la sanzione sia effettiva, proporzionata e dissuasiva, e impone di valutare caso per caso la gravità, la durata, se la violazione è colposa o intenzionale, se l'azienda ha collaborato. Una piccola realtà al primo errore non si vede recapitare 35 milioni di euro. Ma il tetto serve a capire l'ordine di grandezza, e l'ordine di grandezza è serio.

E l'alfabetizzazione? L'obbligo di formare chi usa l'AI non compare in nessuna delle tre fasce. Non ha una multa propria nel Regolamento, e nemmeno nel decreto italiano che lo attua. Resta un obbligo, e un'autorità può comunque ordinare di rimediare entro un termine.

Se l'impresa è piccola, la regola si ribalta

Per una piccola o media impresa, o una startup, il punto da leggere è questo. Per la regola generale, quando l'autore della violazione è un'impresa, si applica la soglia più alta tra l'importo fisso e la percentuale sul fatturato, cioè quella "se superiore". Per le piccole e medie imprese e per le startup la regola si ribalta. L'articolo 99, paragrafo 6, stabilisce che ciascuna sanzione è pari al massimo alle percentuali o all'importo delle tre fasce, applicando però la soglia "se inferiore", vale a dire la più bassa tra importo in euro e percentuale sul fatturato dell'impresa. È una tutela pensata apposta per chi non ha le spalle larghe di una multinazionale.

Un esempio concreto fa capire la differenza. Si immagini una piccola impresa con un fatturato di due milioni di euro che incappa nella fascia da 15 milioni o 3%. Il 3% di due milioni fa 60.000 euro. Per una grande azienda l'autorità confronterebbe quei 60.000 euro con il tetto da 15 milioni e applicherebbe il più alto, quindi potenzialmente i 15 milioni. Per la piccola impresa la logica si inverte e l'autorità deve guardare al più basso tra la percentuale e il tetto, quindi i 60.000 euro restano il riferimento. Non è un dettaglio, è la differenza tra un rischio gestibile e un rischio che chiude un'azienda.

Resta vero che «piccola e media impresa» è una definizione precisa del diritto europeo, legata al numero di dipendenti e al fatturato. In caso di dubbi sul fatto che la propria realtà rientri o meno in quella definizione, è uno dei punti su cui conviene una verifica con il professionista, perché cambia la regola applicabile.

Da quando si rischia davvero

Questa è la domanda che conta di più, e la risposta richiede un minimo di pazienza, perché l'AI Act si applica a tappe, non tutto in una volta.

Il Regolamento è entrato in vigore il 1 agosto 2024, ma quasi nessun obbligo è scattato in quel momento. Le date che interessano davvero sono altre. Dal 2 febbraio 2025 sono diventati applicabili il Capo I con le disposizioni generali e il Capo II con i divieti dell'articolo 5 sulle pratiche vietate. Nello stesso giorno è diventato applicabile l'obbligo di alfabetizzazione dell'articolo 4, quello che impone di adottare misure per far crescere la competenza sull'AI di chi la usa in azienda. Su questo conviene essere chiari, perché gira parecchia confusione. L'articolo 4 non è stato rinviato: il Digital Omnibus lo ha riscritto, e resta un obbligo vivo da febbraio 2025.

Dal 2 agosto 2025 sono diventate operative le disposizioni sanzionatorie del Capo XII, insieme agli obblighi per i modelli di AI per finalità generali e alla struttura di governance. In altre parole, da quella data esiste l'apparato che permette di comminare le multe.

C'è però una distinzione fondamentale che risparmia notti insonni. Il fatto che le sanzioni siano operative non significa che ogni obbligo sia già sanzionabile. Ogni regola diventa punibile solo dalla sua data di applicazione. Quindi i divieti dell'articolo 5 sono sanzionabili già adesso, mentre gli obblighi dei sistemi ad alto rischio diventeranno sanzionabili solo quando si applicheranno. Gli obblighi di trasparenza dell'articolo 50 si applicano dal 2 agosto 2026, e i due nuovi divieti aggiunti dal Digital Omnibus (immagini intime realistiche e materiale pedopornografico generati con l'AI) dal 2 dicembre 2026.

Per i sistemi ad alto rischio valgono le date del Digital Omnibus, il Regolamento (UE) 2026/1744 in vigore dal 27 luglio 2026: 2 dicembre 2027 per i sistemi autonomi dell'Allegato III, come la selezione del personale, e 2 agosto 2028 per quelli integrati nei prodotti dell'Allegato I. Se si trovano citate le vecchie date del 2 agosto 2026 e del 2 agosto 2027, la fonte non è aggiornata. Il calendario completo è nella guida AI Act per le aziende.

Chi commina le sanzioni in Italia

L'AI Act fissa le regole a livello europeo, ma lascia a ogni Stato il compito di designare le autorità nazionali che vigilano e sanzionano. L'Italia lo ha fatto con la Legge 23 settembre 2025, n. 132, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 25 settembre 2025 e in vigore dal 10 ottobre 2025, ed è stata tra i primi Paesi a dotarsi di una legge nazionale di accompagnamento.

In Italia il ruolo di autorità di vigilanza del mercato sui sistemi di AI, comprese le attività ispettive e sanzionatorie, è affidato all'ACN, l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. La Legge 132/2025, all'articolo 20, comma 2, designa l'ACN quale autorità di vigilanza del mercato e punto di contatto unico con le istituzioni UE ai sensi dell'articolo 70 del Regolamento. Questo nome va tenuto a mente, perché è a lei che un'azienda deve rispondere se qualcosa va storto. Accanto all'ACN opera l'AgID, l'Agenzia per l'Italia Digitale, designata quale autorità di notifica ai sensi dell'articolo 70. L'AgID si occupa di notifica, valutazione, accreditamento e monitoraggio degli organismi di valutazione della conformità, quindi della parte più tecnica e procedurale, non della sanzione.

Conviene fissare bene la ripartizione, perché in giro si leggono nomi sbagliati. Vigilanza, ispezioni e sanzioni sono compito dell'ACN, mentre l'AgID cura notifica e accreditamento. Restano poi pienamente competenti, ciascuno nel suo campo, il Garante per la protezione dei dati personali per tutto ciò che tocca la privacy e i dati personali, dato che la Legge 132/2025 fa espressamente salvi le sue competenze, i suoi compiti e i suoi poteri, e le autorità di settore come Banca d'Italia, Consob e Ivass, che restano autorità di vigilanza del mercato per il settore finanziario ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 6, del Regolamento. In pratica, se l'applicazione di AI di un'azienda tratta dati personali, e quasi sempre lo fa, l'azienda si muove su un doppio binario, l'ACN per l'AI Act e il Garante per la parte privacy.

Le regole operative sono arrivate con il D.Lgs. 7 ottobre 2026, n. 179, in vigore dal 23 ottobre 2026. L'articolo 23 riprende le tre fasce del Regolamento e aggiunge una fascia più bassa, fino a 1 milione di euro o allo 0,5% del fatturato, per chi non fa la valutazione d'impatto sui diritti fondamentali (articolo 27) o non spiega una decisione su richiesta (articolo 86). L'articolo 22 permette, per le violazioni lievi, di ordinare di eliminare l'infrazione entro un termine invece di multare: se l'ordine non viene rispettato, la multa può salire fino a un terzo.

Come trasformare la paura in un vantaggio

Fin qui il lato che preoccupa, ed era giusto guardarlo. Adesso il sollievo, perché c'è ed è concreto.

La verità è che la stragrande maggioranza delle aziende non usa pratiche vietate. Un'azienda che non fa social scoring e non sorveglia le emozioni dei dipendenti non è toccata dalla fascia da 35 milioni. Quello che riguarda quasi tutti, invece, è la parte più gestibile, cioè l'obbligo di alfabetizzazione dell'articolo 4 e gli obblighi di trasparenza. E sono proprio quelli su cui ci si può mettere in regola con uno sforzo ragionevole, senza stravolgere l'azienda.

Nei corsi di avstudio si parte sempre da qui. Documentare di aver formato le persone sull'uso dell'AI, sapere quali strumenti girano in azienda, avere chiaro chi è responsabile di cosa. Non è burocrazia fine a se stessa, è la prova che mette l'azienda al riparo quando l'autorità ne valuta la buona fede, perché la collaborazione e le misure adottate pesano sull'entità della sanzione.

E c'è di più. Un'azienda che dimostra di sapere come usa l'AI, che forma le persone e tiene traccia delle scelte, comunica una cosa precisa ai clienti e ai partner, cioè affidabilità. In un mercato dove tutti improvvisano, essere quello che ha le cose in ordine è un vantaggio competitivo vero, non uno slogan. La conformità all'AI Act, vista così, smette di essere un costo e diventa un argomento di vendita.

Un'ultima onestà. avstudio forma e spiega cosa fare in pratica, ma non è uno studio legale. Sul caso specifico, su come classificare un sistema o su quale fascia di sanzione potrebbe toccare all'azienda, la valutazione va fatta con un professionista abilitato, che guarda i numeri e gli strumenti dell'azienda. Questa guida è la mappa per arrivarci preparati.

Domande frequenti

Quanto sono alte le multe dell'AI Act?

Le multe dell'AI Act, fissate dall'articolo 99 del Regolamento UE 2024/1689, arrivano fino a 35 milioni di euro o al 7% del fatturato mondiale totale annuo per le pratiche vietate dall'articolo 5. Le altre fasce sono fino a 15 milioni o 3% per gli altri obblighi e fino a 7,5 milioni o 1% per informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti alle autorità. In tutte e tre le fasce, quando l'autore è un'impresa, si applica l'importo più alto tra la cifra fissa e la percentuale.

Le sanzioni dell'AI Act si applicano anche alle aziende piccole?

Sì, le sanzioni valgono per ogni operatore, dall'impresa individuale alla multinazionale, l'obbligo è identico a prescindere dalla dimensione. Per le piccole e medie imprese e per le startup c'è però una tutela. L'articolo 99, paragrafo 6, prevede che si applichi la soglia più bassa tra importo fisso e percentuale sul fatturato, non la più alta come per le grandi imprese.

Chi commina le sanzioni dell'AI Act in Italia?

In Italia la vigilanza del mercato, comprese le ispezioni e l'applicazione delle sanzioni, spetta all'ACN, l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, designata dall'articolo 20 della Legge 132/2025 in vigore dal 10 ottobre 2025, con poteri e procedure fissati dal D.Lgs. 179/2026, in vigore dal 23 ottobre 2026. L'AgID è l'autorità di notifica e cura anche l'accreditamento degli organismi, non le multe. Il Garante per la protezione dei dati personali resta competente sui profili privacy, e le autorità di settore restano competenti per il mercato finanziario.

Da quando si rischiano le sanzioni dell'AI Act?

Le disposizioni sanzionatorie del Capo XII sono operative dal 2 agosto 2025, ma ogni obbligo diventa punibile solo dalla sua data di applicazione. I divieti dell'articolo 5 si applicano dal 2 febbraio 2025, mentre l'alfabetizzazione dell'articolo 4 non ha una multa propria. In Italia il decreto su poteri e sanzioni, il D.Lgs. 179/2026, è in vigore dal 23 ottobre 2026. I sistemi ad alto rischio dell'Allegato III si applicano dal 2 dicembre 2027 e quelli dell'Allegato I dal 2 agosto 2028: sono le date fissate dal pacchetto Digital Omnibus, oggi Regolamento (UE) 2026/1744, in vigore dal 27 luglio 2026.

Fonti normative

Aggiornato al 18 ottobre 2026 · Quadro post-Digital-Omnibus · Contenuto informativo, non parere legale