Glossario

Sistema di IA ad alto rischio

Il sistema di IA ad alto rischio è un sistema di intelligenza artificiale che, secondo l'articolo 6 del Regolamento UE 2024/1689 (AI Act), può incidere in modo serio sulla salute, sulla sicurezza o sui diritti delle persone, perché rientra in una delle aree elencate nell'Allegato III oppure perché funziona come componente di sicurezza di un prodotto già regolato. A differenza del sistema a rischio inaccettabile, che è vietato del tutto, il sistema ad alto rischio resta perfettamente legale, a patto che tu rispetti una serie di obblighi prima di metterlo in uso.

L'AI Act ragiona per livelli di rischio. La fascia "alto rischio" è quella che riguarda più da vicino le aziende, perché tocca usi molto comuni e non per forza fantascientifici. L'articolo 6 individua due strade per finirci dentro. La prima strada è l'Allegato III, che elenca otto aree sensibili. Tra queste ci sono la selezione e gestione del personale (penso ai software che filtrano i curriculum o valutano i candidati), l'accesso a servizi essenziali come il credito o le assicurazioni, l'istruzione e la formazione, alcune applicazioni biometriche, le infrastrutture critiche, le forze dell'ordine, la migrazione e la giustizia. La seconda strada è quella dei prodotti, vale a dire l'IA che funziona come componente di sicurezza dentro un oggetto già soggetto a certificazione europea, per esempio un macchinario o un dispositivo medico.

C'è una valvola di sfogo importante, prevista dall'articolo 6, paragrafo 3. Anche se un sistema rientra in un'area dell'Allegato III, può non essere considerato ad alto rischio quando svolge solo un compito ristretto e procedurale, oppure migliora il risultato di un lavoro già fatto da una persona, senza sostituire il giudizio umano. Attenzione però, perché c'è un paletto netto. Se il sistema fa profilazione delle persone, resta sempre ad alto rischio, senza eccezioni. E se ritieni che il tuo non lo sia, devi mettere per iscritto la valutazione che lo dimostra.

Quando il sistema è davvero ad alto rischio, scattano obblighi concreti. Tra i principali ci sono la gestione del rischio, la qualità dei dati, la documentazione tecnica, la registrazione delle attività, la trasparenza verso chi lo usa, la sorveglianza umana e un buon livello di accuratezza e sicurezza. Uso qui "sorveglianza umana" perché è il termine ufficiale della rubrica dell'articolo 14 nel testo italiano autentico, anche se nel linguaggio comune si sente spesso "supervisione umana". Il considerando 4 del Regolamento spiega bene la logica, vale a dire proteggere le persone senza bloccare l'innovazione. Sul piano dei tempi il calendario è cambiato, quindi vale la pena tenerlo fermo in testa. Il pacchetto Digital Omnibus on AI, adottato in via definitiva dal Consiglio il 29 giugno 2026, è oggi il Regolamento (UE) 2026/1744 ed è in vigore dal 27 luglio 2026. Le date vive sono le sue: gli obblighi per i sistemi ad alto rischio autonomi dell'Allegato III si applicano dal 2 dicembre 2027, quelli per i sistemi integrati nei prodotti dell'Allegato I dal 2 agosto 2028. Il testo originario del Regolamento li collocava al 2 agosto 2026 e al 2 agosto 2027, ma quelle date sono state sostituite: se le trovi ancora citate in giro, stai leggendo una versione superata.

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