Glossario

Allegato III (elenco dei sistemi ad alto rischio)

L'Allegato III e' la lista, contenuta nel Regolamento UE 2024/1689 (AI Act) e richiamata dall'art. 6, par. 2, degli usi dell'intelligenza artificiale che la legge europea considera "ad alto rischio" perche' incidono in modo serio su salute, sicurezza o diritti fondamentali delle persone. Esiste anche un altro percorso che porta all'alto rischio, quello dell'art. 6, par. 1, che riguarda l'AI inserita in prodotti gia' regolati come dispositivi medici, macchine o veicoli. L'Allegato III invece elenca i sistemi che sono ad alto rischio per via dell'ambito in cui vengono usati, anche quando funzionano da soli e non sono incorporati in un altro prodotto.

Pensa all'Allegato III come a un elenco di "zone sensibili" in cui usare l'AI fa scattare obblighi piu' stringenti. Sono otto le aree previste dall'Allegato III del Reg. UE 2024/1689. La prima e' la biometria, cioe' i sistemi che riconoscono una persona a distanza, la classificano in base a caratteristiche protette o pretendono di leggerne le emozioni. Poi ci sono le infrastrutture critiche, quando l'AI gestisce come componente di sicurezza il traffico, l'acqua, il gas, la corrente o le reti digitali. Segue l'istruzione e la formazione professionale, per esempio l'AI che decide le ammissioni, valuta i risultati di apprendimento o sorveglia gli studenti durante gli esami. C'e' poi il lavoro, vale a dire i sistemi che selezionano i candidati, filtrano i curriculum, assegnano i compiti o valutano le prestazioni dei dipendenti. Un'altra area e' l'accesso a servizi essenziali, come l'AI che valuta il merito creditizio, decide l'accesso a prestazioni pubbliche o assicurazioni, oppure smista le chiamate di emergenza. Restano infine le forze dell'ordine, la gestione di migrazione, asilo e frontiere, e l'amministrazione della giustizia con i processi democratici.

Il punto pratico e' semplice. Se quello che fai con l'AI ricade in una di queste caselle, non basta sapere che lo strumento e' "intelligente". Scattano una serie di obblighi precisi a carico di chi fornisce e di chi usa il sistema, e riguardano la gestione del rischio, la qualita' dei dati, la documentazione tecnica, la sorveglianza umana e la trasparenza verso le persone coinvolte. C'e' una clausola di salvaguardia importante prevista dall'art. 6, par. 3, che permette di non considerare ad alto rischio un sistema che, pur rientrando in un'area dell'Allegato III, svolge un compito puramente accessorio e non influenza in modo determinante la decisione finale. Quella valutazione va pero' documentata e regge solo se e' fatta sul serio. L'Allegato III non e' inoltre scolpito nella pietra, perche' l'art. 7 da' alla Commissione europea il potere di aggiornarlo nel tempo, aggiungendo o modificando i casi d'uso. Per questo conviene rileggere periodicamente se la propria attivita' e' entrata, o uscita, da una di queste zone.

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