Rischio inaccettabile e pratiche vietate
Il rischio inaccettabile è il livello più alto della scala dei rischi dell'AI Act, quello che riguarda un gruppo ristretto di usi dell'intelligenza artificiale considerati così pericolosi per i diritti e la sicurezza delle persone da essere semplicemente vietati. L'elenco di questi usi prende il nome di pratiche vietate ed è contenuto nell'art. 5 del Reg. UE 2024/1689. A differenza dei sistemi ad alto rischio, che sono permessi ma soggetti a obblighi e controlli stringenti, le pratiche vietate non si possono usare, vendere o mettere a disposizione in nessun caso, neanche con la migliore documentazione del mondo.
L'AI Act ragiona per livelli di rischio. In cima a tutto c'è una fascia di pratiche che l'Unione europea ha deciso di mettere fuori legge senza eccezioni commerciali. Sono elencate nell'art. 5 e il considerando 28 ne spiega il motivo, vale a dire che alcuni usi dell'AI contraddicono i valori fondamentali dell'Unione, come la dignità, la libertà e la non discriminazione, al punto da non essere recuperabili con nessuna misura tecnica.
Vale la pena vedere cosa rientra in questa fascia. L'art. 5 vieta i sistemi che manipolano le persone con tecniche subliminali o ingannevoli per spingerle a fare scelte che le danneggiano, quelli che sfruttano le vulnerabilità di una persona legate all'età, alla disabilità o alla situazione economica, il cosiddetto punteggio sociale che classifica i cittadini in base al comportamento, la previsione del rischio che una persona commetta un reato basata solo sulla profilazione, la creazione di banche dati di riconoscimento facciale raccogliendo immagini a strascico da internet o dalle telecamere, il riconoscimento delle emozioni sul posto di lavoro e nelle scuole salvo motivi medici o di sicurezza, la categorizzazione biometrica che deduce dati sensibili come l'origine etnica, le opinioni politiche o l'orientamento sessuale, e l'identificazione biometrica in tempo reale negli spazi pubblici da parte delle forze dell'ordine, ammessa solo in casi eccezionali e molto delimitati.
Qui arriva la parte che molte aziende sottovalutano. Questo divieto è già pienamente operativo. Si applica dal 2 febbraio 2025, prima di quasi tutto il resto del Regolamento, perché l'art. 5 fa parte del Capo II e l'art. 113 anticipa a quella data l'applicazione dei Capi I e II. Il pacchetto di modifiche noto come Digital Omnibus, che riguarda soprattutto lo slittamento delle scadenze per l'alto rischio, non tocca né questa data né il contenuto dell'art. 5. Le sanzioni sono le più pesanti previste dall'intero impianto. L'art. 99, paragrafo 3, prevede per chi viola l'art. 5 sanzioni amministrative pecuniarie fino a 35 milioni di euro oppure, se l'autore della violazione è un'impresa, fino al 7 per cento del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, e si applica l'importo più alto tra i due. Per le piccole e medie imprese, comprese le start-up, vale invece il contrario, cioè la sanzione è pari al massimo alla percentuale o all'importo fisso se inferiore, quindi si applica il minore tra i due, un correttivo di proporzionalità pensato per non schiacciare le realtà piccole.
In Italia la governance delle pratiche vietate non fa capo a un'unica autorità. La Legge 132/2025 designa due Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, ovvero l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) e l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID). L'ACN è l'autorità di vigilanza del mercato e cura le attività ispettive e sanzionatorie sui sistemi di IA, mentre l'AgID è l'autorità di notifica e si occupa di accreditamento e monitoraggio degli organismi di valutazione della conformità. Restano ferme le competenze del Garante per la protezione dei dati personali sugli aspetti privacy, e nel settore finanziario la vigilanza del mercato resta a Banca d'Italia, CONSOB e IVASS. Sui divieti dell'art. 5, quindi, il riferimento per vigilanza e sanzioni è l'ACN.
La buona notizia è che la stragrande maggioranza delle aziende non fa nulla di tutto questo. Difficilmente la tua impresa sta costruendo un sistema di punteggio sociale. Il punto vero, quando formo un'azienda, è un altro, cioè assicurarsi di sapere riconoscere questi confini, soprattutto se compri software di terzi che promettono di "leggere lo stato d'animo" dei dipendenti o dei candidati.
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