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Come si classifica il rischio di un sistema di AI secondo l'AI Act?

Aggiornato al 18 ottobre 2026

L'AI Act, il Regolamento UE 2024/1689, divide i sistemi di intelligenza artificiale in quattro livelli di rischio. Sono il rischio inaccettabile (vietato), l'alto rischio, il rischio limitato e il rischio minimo. Il livello decide quali obblighi scattano. Vale per ogni azienda che sviluppa o usa AI, dall'impresa individuale alla multinazionale. La buona notizia è che gran parte degli strumenti d'ufficio ricade nei due livelli più bassi.

Perché esiste una classificazione a livelli

L'Europa ha scelto un approccio semplice da capire ma rigoroso. Invece di trattare tutta l'intelligenza artificiale allo stesso modo, l'AI Act guarda a cosa fa concretamente un sistema e a quanto può incidere sulla vita delle persone. Più un sistema può fare danni ai diritti, alla salute o alla sicurezza di qualcuno, più obblighi scattano. Più è innocuo, più l'uso è libero.

Questo significa una cosa importante per ogni azienda. Non è la tecnologia in sé a determinare gli obblighi, ma l'uso che se ne fa. Lo stesso modello di linguaggio può finire nel rischio minimo se usato per riassumere documenti interni, oppure nell'alto rischio se usato per scremare le candidature di lavoro. Nei corsi di avstudio si parte sempre da qui, perché è il punto in cui quasi tutti si confondono.

La classificazione è prevista agli articoli 5 e 6 del Regolamento UE 2024/1689 e dettagliata negli Allegati. L'obbligo è identico per chiunque, dall'impresa individuale con un solo titolare fino al gruppo con mille dipendenti. Non esiste una soglia di addetti sotto la quale si è esenti. Cambia, semmai, l'importo massimo delle sanzioni per le piccole imprese, di cui si parla più avanti.

I quattro livelli di rischio in una tabella

Questa è la mappa completa. Va letta pensando agli strumenti usati davvero in azienda.

LivelloCosa significaEsempi concreti per settoreCosa fare
Inaccettabile (vietato)Sistemi proibiti perché incompatibili con i diritti fondamentali. Art. 5 del Regolamento UE 2024/1689Social scoring dei cittadini, riconoscimento delle emozioni dei dipendenti sul lavoro, manipolazione subliminale del comportamento, scraping massivo di volti dal web per database di riconoscimento faccialeNon si possono usare, punto. È già illegale dal 2 febbraio 2025
Alto rischioSistemi che incidono su diritti, sicurezza o accesso a servizi essenziali. Art. 6 e Allegato IIIHR che seleziona o filtra candidati, valutazione del merito creditizio di una persona, software che gestisce promozioni o licenziamenti, AI in dispositivi medici, gestione di infrastrutture criticheObblighi pieni di conformità, gestione del rischio, sorveglianza umana, qualità dei dati, documentazione
Rischio limitatoSistemi che interagiscono con le persone o generano contenuti. Art. 50Chatbot di assistenza clienti, generatori di immagini o testi, strumenti che producono deepfake o contenuti sinteticiSolo trasparenza, va detto all'utente che sta parlando con un'AI o che il contenuto è generato
Rischio minimoTutto il resto, la grande maggioranzaFiltri antispam, correttori ortografici, suggerimenti di scrittura, AI nei videogiochi, ottimizzatori di magazzinoNessun obbligo specifico imposto dalla legge, buone pratiche consigliate

Una cosa rassicura quasi sempre le aziende. La piramide è larghissima alla base. Gli strumenti usati ogni giorno in ufficio, il correttore, l'antispam, il chatbot del sito, l'assistente che scrive le mail, stanno quasi tutti nei due livelli più bassi. L'alto rischio e il vietato sono casi specifici e ben definiti, non la regola.

Cosa è vietato davvero, le pratiche dell'art. 5

Si parte dal gradino più alto, quello che non ammette eccezioni per le aziende. L'articolo 5 del Regolamento UE 2024/1689 elenca le pratiche di intelligenza artificiale vietate perché considerate inaccettabili in una società democratica. Si applicano dal 2 febbraio 2025, e dal 2 agosto 2025 sono operative anche le regole sulle sanzioni, quindi non è teoria futura, è diritto applicabile oggi.

Ecco le principali, spiegate in parole semplici. È vietata l'AI che usa tecniche subliminali o manipolative per distorcere il comportamento di una persona causandole un danno significativo. È vietata l'AI che sfrutta le vulnerabilità legate a età, disabilità o situazione economica per manipolare qualcuno. È vietato il punteggio sociale dei cittadini, vale a dire classificare le persone in base al comportamento per poi penalizzarle in contesti non collegati. È vietata l'estrazione massiccia e non mirata di volti dal web o dalle telecamere per costruire database di riconoscimento facciale.

Due divieti riguardano da vicino il mondo del lavoro e della scuola, quindi meritano attenzione. È vietato il riconoscimento delle emozioni dei lavoratori sul posto di lavoro e degli studenti nelle scuole, salvo ristrette ragioni mediche o di sicurezza. Ed è vietata la categorizzazione biometrica che deduce dati sensibili come opinioni politiche, convinzioni religiose o orientamento sessuale. Il Digital Omnibus ha aggiunto due divieti che si applicano dal 2 dicembre 2026: i sistemi che generano immagini, video o audio intimi realistici di una persona riconoscibile, e quelli che generano materiale pedopornografico. Se qualcuno propone a un'azienda un software che promette di leggere lo stato d'animo dei dipendenti dalle telecamere, la risposta corretta è no, e non per scelta dell'azienda, perché lo vieta la legge.

La maggior parte delle aziende non tocca neanche da lontano queste pratiche. Ma il motivo per cui vanno conosciute è duplice. Primo, si evita di comprare per sbaglio uno strumento che mette l'azienda fuori legge. Secondo, la sanzione qui è la più pesante di tutta la normativa.

I sistemi ad alto rischio dell'Allegato III

Qui sta il cuore della conformità per molte aziende, perché è il livello dove finiscono strumenti gestionali abbastanza comuni. L'articolo 6 del Regolamento UE 2024/1689 stabilisce che un sistema è ad alto rischio se rientra in uno dei casi elencati nell'Allegato III, oppure se è un componente di sicurezza di un prodotto già regolato da altra normativa di armonizzazione dell'Unione, come un dispositivo medico o un macchinario, secondo l'Allegato I.

L'Allegato III elenca aree precise. Tra queste ci sono i sistemi per l'occupazione e la gestione dei lavoratori, i sistemi che decidono l'accesso a servizi essenziali pubblici e privati come il credito o le prestazioni sociali, i sistemi usati nell'istruzione per valutare gli studenti o l'ammissione, alcuni sistemi biometrici e i sistemi per la gestione di infrastrutture critiche come energia e trasporti.

Per i clienti aziendali il caso più frequente è il primo, cioè le risorse umane. L'Allegato III, punto 4, copre i sistemi destinati a essere usati per l'assunzione o la selezione di persone, e quelli usati per decisioni su promozioni, licenziamenti, assegnazione di compiti e valutazione delle prestazioni. Il legislatore ha messo l'HR in alto rischio per un motivo concreto, cioè il timore che un algoritmo addestrato su dati storici riproduca discriminazioni di genere, età o origine, scartando in automatico profili validi.

Se uno strumento dell'azienda ricade qui, gli obblighi sono sostanziosi. Servono un sistema di gestione del rischio, dati di addestramento di buona qualità, documentazione tecnica, registrazione degli eventi, trasparenza verso chi lo usa, sorveglianza umana effettiva e adeguati livelli di accuratezza e sicurezza. La sorveglianza umana è il termine ufficiale usato dall'art. 14 del Regolamento nel testo italiano autentico, e indica il presidio di persone fisiche sul funzionamento del sistema. Buona parte di questi obblighi pesa sul fornitore del software, ma anche chi lo usa, il cosiddetto deployer, ha i suoi, come garantire la sorveglianza umana e usare il sistema secondo le istruzioni. Il deployer non resta mai del tutto fuori dal quadro.

Il rischio limitato e il rischio minimo, dove vive la maggioranza

Adesso la parte che alleggerisce il discorso. La stragrande maggioranza degli strumenti che si incontrano ogni giorno non è né vietata né ad alto rischio.

Il rischio limitato riguarda i sistemi che interagiscono con le persone o creano contenuti. L'articolo 50 del Regolamento UE 2024/1689 chiede una cosa sola, la trasparenza. Se l'azienda ha un chatbot sul sito, l'utente deve sapere che sta scrivendo a una macchina e non a una persona. Se genera immagini, video o audio sintetici, in particolare i cosiddetti deepfake, deve segnalare che il contenuto è prodotto artificialmente. Nessuna certificazione, nessuna documentazione pesante, basta essere onesti su cosa è AI e cosa no. È un obbligo gestibile in pochi passaggi, e si applica dal 2 agosto 2026.

Il rischio minimo è tutto il resto, ed è il livello più popoloso. Filtro antispam della posta, correttore ortografico, suggerimenti predittivi mentre si scrive, motore di raccomandazione interno, ottimizzatore del magazzino, AI dentro un videogioco. Qui il Regolamento non impone obblighi specifici. L'uso è libero. Restano consigliate le buone pratiche, come informare il team e tenere un minimo di controllo, ma è una scelta dell'azienda, non un dovere di legge.

Quando si fa l'inventario degli strumenti AI di un'azienda, il risultato tipico è chiaro. Una lunga lista finisce nel minimo, qualche strumento nel limitato, di solito i chatbot e i generatori di contenuti, e solo uno o due, se ci sono, nell'alto rischio. È questa la fotografia reale per la maggior parte delle imprese italiane.

Le scadenze, cosa vale già oggi e cosa è stato rinviato

Le date contano, perché determinano da quando un obbligo è esigibile. Vanno messe in ordine.

Il divieto delle pratiche dell'art. 5 e l'obbligo di alfabetizzazione del personale previsto dall'art. 4 sono in vigore dal 2 febbraio 2025. Entrambi rientrano nei Capi I e II del Regolamento, che l'art. 113 rende applicabili proprio da quella data. Su questo conviene essere netti, perché circola confusione. Il pacchetto europeo di semplificazione, il cosiddetto Digital Omnibus, ha spostato le date dell'alto rischio e ha riscritto l'art. 4 sull'alfabetizzazione senza rinviarlo: oggi chiede di adottare misure, senza imporre un livello specifico di alfabetizzazione. Formare chi usa l'AI in azienda è un dovere attuale, non rimandato.

Per i sistemi ad alto rischio valgono le date del Digital Omnibus, il Regolamento (UE) 2026/1744 in vigore dal 27 luglio 2026: 2 dicembre 2027 per i sistemi autonomi dell'Allegato III, 2 agosto 2028 per quelli che sono componenti di sicurezza dei prodotti dell'Allegato I. Il rinvio riguarda quegli obblighi, non cancella la classificazione né i divieti. Il calendario completo è nella guida AI Act per le aziende.

Le sanzioni più alte, fino a 35 milioni di euro o al 7% del fatturato, colpiscono le pratiche vietate dell'art. 5. Gli altri obblighi hanno fasce più basse, e per le piccole e medie imprese vale l'importo minore. Il dettaglio è nella guida sulle sanzioni dell'AI Act.

Chi controlla in Italia

In Italia vigila l'ACN, l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, designata dalla Legge 132/2025. L'AgID cura notifica e accreditamento, il Garante resta competente sui dati personali. Chi fa cosa è spiegato nella guida sulle sanzioni dell'AI Act.

Cosa fare in pratica, in tre mosse

Ecco un metodo operativo, lo stesso usato nei corsi di avstudio. Primo, l'inventario. Si elenca ogni strumento di AI che entra in azienda, sia quelli acquistati sia quelli dentro software già in uso. Secondo, si classifica ciascuno nei quattro livelli, partendo dalla domanda più importante, cioè a cosa serve e su chi incide. Terzo, si agisce di conseguenza. I vietati si eliminano, gli alto rischio si gestiscono con il fornitore e la consulenza giusta, i limitati si mettono in trasparenza, i minimi si lasciano correre con buon senso.

Una nota di onestà, in chiusura. avstudio aiuta a inquadrare il rischio e forma le persone, ma la classificazione di un singolo strumento di confine può essere delicata e la norma in qualche punto è ancora grigia, anche per via delle linee guida della Commissione che continuano a uscire. Sui casi specifici, soprattutto quando si rischia l'alto rischio, la valutazione va fatta validare da un professionista abilitato. La buona notizia resta. Una volta capita la mappa, è un percorso gestibile, e fa pure ordine in casa, perché costringe l'azienda a sapere finalmente quale AI gira davvero al suo interno.

Domande frequenti

Quali sono i livelli di rischio dell'AI Act?

I livelli sono quattro, definiti dal Regolamento UE 2024/1689. Sono l'inaccettabile (vietato dall'art. 5), l'alto (art. 6 e Allegato III), il limitato (art. 50, solo trasparenza) e il minimo (nessun obbligo specifico). Più sale il rischio per i diritti delle persone, più crescono gli obblighi. Vale per ogni azienda che sviluppa o usa AI, senza soglie di dimensione.

Uno strumento HR che seleziona i CV è ad alto rischio?

Quasi certamente sì. L'Allegato III, punto 4, del Regolamento UE 2024/1689 classifica ad alto rischio i sistemi usati per l'assunzione o la selezione di persone, inclusi filtraggio dei CV e valutazione dei candidati. Comportano obblighi pieni, parte sul fornitore e parte sull'azienda che li usa. Conviene farne valutare la conformità da un professionista abilitato.

Cosa è vietato in assoluto dall'AI Act?

L'articolo 5 del Regolamento UE 2024/1689, in vigore dal 2 febbraio 2025, vieta tra l'altro il punteggio sociale dei cittadini, la manipolazione subliminale dannosa, lo sfruttamento delle vulnerabilità delle persone, il riconoscimento delle emozioni di lavoratori e studenti e l'estrazione massiva di volti dal web. Nessuna azienda può usarle, a prescindere dalla sua dimensione.

Un chatbot sul sito aziendale che obblighi ha?

Un normale chatbot di assistenza ricade nel rischio limitato. L'articolo 50 del Regolamento UE 2024/1689 chiede solo trasparenza, cioè l'azienda deve informare l'utente che sta interagendo con un sistema di intelligenza artificiale e non con una persona. Non servono certificazioni né documentazione pesante. È un adempimento semplice, gestibile in pochi passaggi.

Le scadenze per l'alto rischio sono state rinviate?

Sì, ed è efficace. Il Digital Omnibus, oggi Regolamento (UE) 2026/1744 in vigore dal 27 luglio 2026, sposta l'applicazione dei sistemi ad alto rischio autonomi dell'Allegato III al 2 dicembre 2027 e di quelli che sono componenti di sicurezza dei prodotti dell'Allegato I al 2 agosto 2028. Restano invece pienamente in vigore i divieti dell'art. 5 e l'alfabetizzazione dell'art. 4 dal 2 febbraio 2025.

Fonti normative

Aggiornato al 18 ottobre 2026 · Quadro post-Digital-Omnibus · Contenuto informativo, non parere legale

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Questo contenuto ha finalità informative e divulgative e riflette il quadro normativo alla data di ultima revisione indicata. Non costituisce parere o consulenza legale sul caso specifico. Per l'inquadramento giuridico formale avstudio lavora con professionisti abilitati.