Glossario

Sorveglianza umana (human oversight)

La sorveglianza umana e' la garanzia che un sistema di intelligenza artificiale ad alto rischio resti sempre sotto il controllo effettivo di una persona, che puo' monitorarlo, interpretarne i risultati e, se serve, fermarlo o ignorarne l'output, secondo l'articolo 14 del Reg. UE 2024/1689 (AI Act). "Sorveglianza umana" e' il termine ufficiale usato nel testo italiano autentico del Regolamento e corrisponde a quello che nel parlato e nei materiali divulgativi viene spesso chiamato "supervisione umana". Nel seguito usiamo "sorveglianza umana", che e' la dicitura della norma.

L'idea di fondo e' semplice. Per quanto un sistema di IA sia bravo, su certe applicazioni delicate la decisione non puo' essere lasciata girare da sola. Ci deve essere una persona, in carne e ossa, che resta nella posizione di capire cosa sta facendo la macchina e di intervenire. L'articolo 14 lo richiede per i sistemi ad alto rischio, cioe' quelli elencati nell'Allegato III o usati come componente di sicurezza di un prodotto.

L'obbligo si gioca su due piani. Il fornitore deve progettare e consegnare il sistema in modo che la sorveglianza sia davvero possibile, per esempio con strumenti chiari di interfaccia e, dove ha senso tecnicamente, con un pulsante di stop o con limiti operativi che il sistema non puo' aggirare da solo. Il deployer, cioe' la tua azienda quando usa quel sistema, deve invece affidare la sorveglianza a persone vere, competenti, formate e con l'autorita' per intervenire. Questo secondo pezzo lo ribadisce anche l'articolo 26, che mette in capo a chi usa il sistema il dovere di assegnare la sorveglianza a una o piu' persone fisiche adatte al compito.

L'articolo 14 chiede che chi sorveglia sia messo in condizione di fare quattro cose. La prima e' capire davvero cosa il sistema sa e non sa fare, accorgendosi delle anomalie. La seconda e' restare consapevole della tendenza a fidarsi in automatico di quello che la macchina suggerisce, un effetto che il Regolamento chiama "automation bias". La terza e' interpretare correttamente l'output. La quarta e' poter decidere, in qualunque momento, di non usare il sistema oppure di scartarne il risultato. Il considerando 73 chiarisce la logica, vale a dire che le misure devono essere proporzionate al rischio e al grado di autonomia del sistema.

C'e' un caso piu' stringente. Per i sistemi di identificazione biometrica dell'Allegato III, punto 1, lettera a), nessuna azione o decisione puo' basarsi sull'identificazione finche' due persone separate, competenti e autorizzate, non l'hanno verificata e confermata. E' la cosiddetta regola dei quattro occhi.

Termini correlati

Torna all'hub AI Act

Questo contenuto ha finalità informative e divulgative e riflette il quadro normativo alla data di ultima revisione indicata. Non costituisce parere o consulenza legale sul tuo caso specifico. Per l'inquadramento giuridico formale lavoriamo con professionisti abilitati.