Glossario

Deployer (utilizzatore)

Il deployer è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, l'agenzia o altro organismo che usa un sistema di intelligenza artificiale sotto la propria autorità, cioè in un contesto professionale, secondo la definizione dell'art. 3, punto 4 del Reg. UE 2024/1689. A differenza del fornitore (provider), che sviluppa il sistema o lo immette sul mercato con il proprio nome, il deployer non costruisce nulla, semplicemente lo adopera nella propria attività.

Nel testo ufficiale italiano del Regolamento la parola usata è "deployer", senza una vera traduzione. Nel linguaggio comune e nei materiali italiani la si trova spesso resa con "utilizzatore", ed è la stessa cosa. Tradotto in pratica, se in un'azienda si usa un software che incorpora l'AI per fare qualcosa di lavorativo, quell'azienda è il deployer di quel sistema. Non importa se quel software è stato comprato da un fornitore esterno, è in abbonamento o lo ha configurato qualcun altro. Conta chi lo usa, sotto la cui responsabilità gira.

Questo è il punto che sorprende di più le aziende che avstudio forma. Molti pensano che gli obblighi dell'AI Act riguardino solo chi "fa" l'intelligenza artificiale, le grandi software house. Non è così. La maggior parte delle aziende italiane non sviluppa modelli, li usa, e quindi rientra nella categoria del deployer. Il Regolamento sceglie consapevolmente di responsabilizzare anche chi adopera il sistema, perché (considerando 13) è chi lo usa che sa davvero come quello strumento viene usato sul campo, in quale contesto, su quali persone, e quindi è nella posizione migliore per accorgersi di rischi che chi l'ha costruito non poteva prevedere.

Gli obblighi non sono tutti uguali. Pesano in modo molto diverso a seconda del tipo di sistema. Se l'azienda usa un'AI considerata ad alto rischio, per esempio strumenti che filtrano i candidati in un colloquio di lavoro o che valutano l'accesso al credito, l'art. 26 chiede cose precise. Il sistema va usato seguendo le istruzioni del fornitore, una vera sorveglianza umana va affidata a persone competenti (l'art. 14 usa questo termine per indicare che le persone fisiche devono poter controllare efficacemente il sistema durante l'uso), il funzionamento va sorvegliato e i log automatici vanno conservati per almeno sei mesi. Per la stragrande maggioranza degli usi quotidiani, invece, gli obblighi sono molto più leggeri.

C'è poi un dovere che vale per tutti i deployer, a prescindere da cosa usano e dalla dimensione dell'azienda, ed è l'alfabetizzazione del personale prevista dall'art. 4. L'azienda deve adottare misure perché chi al suo interno usa questi strumenti sviluppi competenza su come funzionano e che limiti hanno. Questo obbligo si applica già dal 2 febbraio 2025, data fissata dall'art. 113, che anticipa l'applicazione dei capi I e II del Regolamento. La buona notizia è che è anche la parte più semplice da sistemare, ed è esattamente la formazione di cui si occupa avstudio.

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Questo contenuto ha finalità informative e divulgative e riflette il quadro normativo alla data di ultima revisione indicata. Non costituisce parere o consulenza legale sul caso specifico. Per l'inquadramento giuridico formale avstudio lavora con professionisti abilitati.