Glossario

Importatore di sistemi di IA

L'importatore di sistemi di IA è la persona fisica o giuridica ubicata o stabilita nell'Unione europea che immette sul mercato europeo un sistema di intelligenza artificiale recante il nome o il marchio di una persona fisica o giuridica stabilita in un paese terzo, secondo la definizione dell'art. 3, punto 6 del Regolamento UE 2024/1689. A differenza del fornitore, che sviluppa il sistema e ci mette sopra il proprio nome, l'importatore non costruisce nulla. Prende un sistema realizzato da un'azienda situata fuori dall'Unione europea e lo porta dentro il mercato europeo.

Pensa a cosa succede quando compri un sistema di IA fatto da un'azienda americana, israeliana o cinese e lo metti a disposizione di clienti in Europa. Se quell'azienda non ha una sede dentro l'Unione, qualcuno deve farsi carico di garantire che il prodotto rispetti le regole europee prima che arrivi sul mercato. Quel qualcuno sei tu, e l'AI Act ti chiama importatore.

Il punto di partenza è la geografia. L'importatore esiste solo quando il fornitore vero e proprio sta fuori dall'Unione europea. Se compri da un'azienda con sede in Italia, in Germania o in qualsiasi altro Stato membro, non sei un importatore. Sei un distributore oppure un deployer, a seconda di cosa fai con il sistema. La differenza non è una sottigliezza, perché a ogni ruolo l'AI Act attribuisce obblighi diversi.

Gli obblighi dell'importatore sono concentrati nell'art. 23 del Regolamento e scattano soprattutto per i sistemi ad alto rischio, quelli elencati nell'Allegato III oppure legati a prodotti già regolati. In sostanza, prima di immettere il sistema sul mercato devi fare un controllo a monte. Devi verificare che il fornitore abbia svolto la valutazione di conformità, che abbia preparato la documentazione tecnica, che il sistema porti la marcatura CE e sia accompagnato dalla dichiarazione di conformità UE e dalle istruzioni per l'uso, e che il fornitore extra UE abbia nominato un rappresentante autorizzato in Europa. Devi anche indicare il tuo nome e un recapito sul sistema o sui documenti che lo accompagnano, conservare per dieci anni la copia della documentazione, e collaborare con le autorità quando te lo chiedono. C'è poi un obbligo che fa da spartiacque. Se hai motivo di ritenere che il sistema non sia conforme, oppure che sia falsificato o accompagnato da documenti falsi, non lo puoi immettere sul mercato finché non viene messo in regola.

In Italia la vigilanza sui sistemi di IA nei settori non finanziari, comprese le attività ispettive e sanzionatorie, spetta all'ACN, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, che la Legge 132/2025 ha designato quale autorità di vigilanza del mercato ai sensi dell'art. 70 del Regolamento. AgID, l'Agenzia per l'Italia digitale, ha un ruolo distinto e complementare, perché è l'autorità di notifica e si occupa di accreditamento e monitoraggio degli organismi di valutazione della conformità. Il Garante per la protezione dei dati personali non è designato autorità nazionale per l'IA, ma le sue competenze in materia di dati personali restano ferme. Per il settore finanziario, la vigilanza del mercato resta in capo a Banca d'Italia, CONSOB e IVASS.

Le sanzioni dell'art. 99 per chi viola gli obblighi dell'importatore previsti dall'art. 23 arrivano fino a 15 milioni di euro oppure, se l'autore della violazione è un'impresa, fino al 3 per cento del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, applicando l'importo più alto tra i due. La logica si ribalta per le piccole e medie imprese, comprese le start-up, perché in quel caso la sanzione è pari al massimo alla percentuale o all'importo fisso se inferiore, quindi si applica il valore più basso tra i due. Tradotto in pratica, fare l'importatore senza fare i controlli è un rischio concreto, ma resta un ruolo perfettamente gestibile se sai cosa chiedere al tuo fornitore prima di firmare.

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