Glossario

Distributore di sistemi di IA

Il distributore è la persona fisica o giuridica nella catena di approvvigionamento, diversa dal fornitore e dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato dell'Unione un sistema di intelligenza artificiale (Reg. UE 2024/1689, art. 3, punto 7). A differenza dell'importatore, che porta dentro l'Unione un sistema prodotto da un'azienda con sede fuori dall'UE, il distributore è chi rivende o rende disponibile un sistema già presente sul mercato europeo, senza essere né chi lo ha sviluppato né chi lo ha fatto entrare per primo nell'Unione.

Se la tua azienda compra software o sistemi che contengono intelligenza artificiale e poi li rivende ad altri, oppure li integra in un pacchetto che offri ai tuoi clienti, in molti casi stai facendo il distributore ai sensi dell'AI Act. Pensa a un rivenditore di gestionali, a chi vende soluzioni informatiche a terzi, a chi rivende una piattaforma altrui sotto contratto. Sei un anello della catena, non il produttore.

L'AI Act distingue con cura i ruoli perché a ogni ruolo corrispondono obblighi diversi. Il distributore ha il carico più leggero rispetto al fornitore, cioè chi sviluppa il sistema, ma non è a carico zero. Quando si tratta di sistemi ad alto rischio, quelli elencati nell'Allegato III del Regolamento, il distributore ha doveri precisi descritti all'art. 24. In sostanza, prima di mettere il sistema a disposizione devi fare delle verifiche di base. Controlli che il sistema porti la marcatura CE richiesta, che sia accompagnato dalla dichiarazione di conformità e dalle istruzioni d'uso, e che fornitore e importatore abbiano fatto la loro parte. Se hai motivo di pensare che il sistema non sia conforme, non lo metti sul mercato finché la situazione non è sistemata, e avvisi chi te lo ha fornito. Se il problema emerge dopo, ti attivi per le misure correttive e, nei casi che presentano un rischio, informi le autorità competenti.

C'è poi un punto da capire bene, quello dell'art. 25. Il distributore può trasformarsi in fornitore agli occhi della legge, con tutti gli obblighi più pesanti che ne derivano. Succede in tre situazioni. La prima è quando metti il tuo nome o il tuo marchio su un sistema ad alto rischio già immesso sul mercato. La seconda è quando modifichi in modo sostanziale un sistema già in uso. La terza è quando cambi la finalità d'uso di un sistema in un modo che lo fa diventare ad alto rischio. In questi casi non sei più un semplice rivenditore, diventi responsabile come il produttore. Vale la pena saperlo prima di rietichettare o ritoccare un prodotto altrui.

Importante per tutti, dall'impresa individuale alla multinazionale. L'obbligo non cambia con la dimensione dell'azienda, cambia con il ruolo che svolgi nella catena. E vale anche l'art. 4 sull'alfabetizzazione in materia di IA, già applicabile dal 2 febbraio 2025, che chiede a chi fornisce e a chi utilizza sistemi di IA di adottare misure che sostengano la competenza del proprio personale.

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