Distributore di sistemi di IA
Il distributore è la persona fisica o giuridica nella catena di approvvigionamento, diversa dal fornitore e dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato dell'Unione un sistema di intelligenza artificiale (Reg. UE 2024/1689, art. 3, punto 7). A differenza dell'importatore, che porta dentro l'Unione un sistema prodotto da un'azienda con sede fuori dall'UE, il distributore è chi rivende o rende disponibile un sistema già presente sul mercato europeo, senza essere né chi lo ha sviluppato né chi lo ha fatto entrare per primo nell'Unione.
Se un'azienda compra software o sistemi che contengono intelligenza artificiale e poi li rivende ad altri, oppure li integra in un pacchetto che offre ai propri clienti, in molti casi sta facendo il distributore ai sensi dell'AI Act. Si pensi a un rivenditore di gestionali, a chi vende soluzioni informatiche a terzi, a chi rivende una piattaforma altrui sotto contratto. È un anello della catena, non il produttore.
L'AI Act distingue con cura i ruoli perché a ogni ruolo corrispondono obblighi diversi. Il distributore ha il carico più leggero rispetto al fornitore, cioè chi sviluppa il sistema, ma non è a carico zero. Quando si tratta di sistemi ad alto rischio, quelli elencati nell'Allegato III del Regolamento, il distributore ha doveri precisi descritti all'art. 24. In sostanza, prima di mettere il sistema a disposizione il distributore deve fare delle verifiche di base. Controlla che il sistema porti la marcatura CE richiesta, che sia accompagnato dalla dichiarazione di conformità e dalle istruzioni d'uso, e che fornitore e importatore abbiano fatto la loro parte. Se ha motivo di pensare che il sistema non sia conforme, non lo mette sul mercato finché la situazione non è sistemata, e avvisa chi glielo ha fornito. Se il problema emerge dopo, si attiva per le misure correttive e, nei casi che presentano un rischio, informa le autorità competenti.
C'è poi un punto da capire bene, quello dell'art. 25. Il distributore può trasformarsi in fornitore agli occhi della legge, con tutti gli obblighi più pesanti che ne derivano. Succede in tre situazioni. La prima è quando il distributore mette il proprio nome o il proprio marchio su un sistema ad alto rischio già immesso sul mercato. La seconda è quando modifica in modo sostanziale un sistema già in uso. La terza è quando cambia la finalità d'uso di un sistema in un modo che lo fa diventare ad alto rischio. In questi casi non è più un semplice rivenditore, diventa responsabile come il produttore. Vale la pena saperlo prima di rietichettare o ritoccare un prodotto altrui.
Importante per tutti, dall'impresa individuale alla multinazionale. L'obbligo non cambia con la dimensione dell'azienda, cambia con il ruolo svolto nella catena. E vale anche l'art. 4 sull'alfabetizzazione in materia di IA, già applicabile dal 2 febbraio 2025, che chiede a chi fornisce e a chi utilizza sistemi di IA di adottare misure che sostengano la competenza del proprio personale.
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