AI Act art. 4: cosa cambia con il Digital Omnibus
Il Digital Omnibus modifica l'AI Act, art. 4, sull'obbligo di alfabetizzazione AI in azienda. L'obbligo rimane, ma cambia il criterio di misurazione.
AI Act art. 4: cosa cambia con il Digital Omnibus
Il Digital Omnibus, pacchetto di modifiche a più regolamenti digitali tra cui l’AI Act, il Regolamento UE 2024/1689 sull’intelligenza artificiale, è il Regolamento (UE) 2026/1744: in vigore dal 27 luglio 2026. Una delle modifiche riguarda l’articolo 4, quello sull’obbligo di alfabetizzazione AI in azienda. L’obbligo resta. Cambia come si misura.
In sintesi
- Il Digital Omnibus è il Regolamento (UE) 2026/1744, adottato l’8 luglio 2026 e in vigore dal 27 luglio 2026: non è più un cantiere legislativo, è testo applicabile.
- L’articolo 4 dell’AI Act è già applicabile dal 2 febbraio 2025: chi usa o sviluppa sistemi AI in contesto professionale deve garantire che il proprio personale abbia un’adeguata alfabetizzazione in materia.
- La modifica ha rimosso il requisito di un livello “sufficiente” predefinito, sostituendolo con un criterio di proporzionalità al rischio specifico del sistema usato.
- La documentazione già predisposta non diventa obsoleta: se è costruita in relazione al rischio del sistema usato, è già allineata alla logica del testo nuovo.
- L’articolo 99 del Regolamento UE 2024/1689 elenca le violazioni sanzionabili e l’articolo 4 non è nell’elenco: per la sola alfabetizzazione non c’è una multa propria. A farla rispettare sono le autorità nazionali.
Cosa dice davvero l’articolo 4 dell’AI Act
L’AI Act è entrato in vigore il 1° agosto 2024. Le disposizioni dell’articolo 4, quelle sull’alfabetizzazione AI, sono diventate applicabili il 2 febbraio 2025. Non è una scadenza futura. È già passata.
Il testo stabilisce che i fornitori, cioè chi sviluppa o commercializza un sistema AI, e i deployer, termine che indica chi usa un sistema AI in contesto professionale, devono adottare misure concrete perché il proprio personale sia alfabetizzato in materia di AI, in modo proporzionato al sistema usato e al ruolo di chi lo usa.
Cosa significa “alfabetizzazione in materia di AI”? Non significa saper programmare, né conoscere la matematica dietro i modelli. Significa che chi usa o supervisiona uno strumento AI deve capire come funziona in termini generali, quali rischi comporta, quando fidarsi dell’output e quando no. Un agente immobiliare che usa un software AI per generare valutazioni di immobili deve sapere che quell’output non è una perizia giurata, che il modello può sbagliare, e che la responsabilità finale resta sua. Questa è alfabetizzazione AI.
Il punto è chiaro. Non serve un dottorato: serve consapevolezza operativa, documentata.
Chi ricade nell’obbligo? Qualunque azienda che usi sistemi AI in attività professionali. Una clinica privata che usa un software AI per la gestione delle cartelle cliniche. Un hotel che usa un chatbot, cioè un assistente conversazionale automatico, per le prenotazioni. Uno studio legale che usa strumenti AI per l’analisi documentale. Un ecommerce che usa algoritmi di raccomandazione per personalizzare le offerte. Tutti questi sono deployer nel senso dell’articolo 4, e tutti hanno l’obbligo già oggi. La guida sull’obbligo di formazione AI previsto dall’art. 4 approfondisce come questo si traduce in pratica per chi gestisce un’impresa.
Cosa cambia con il Digital Omnibus (e cosa non cambia)
Il Digital Omnibus è un pacchetto che modifica in modo coordinato più norme digitali europee, tra cui l’AI Act. È stato adottato l’8 luglio 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 24 luglio ed è in vigore dal 27 luglio 2026: il testo dell’articolo 4 che vale oggi è quello riscritto.
La modifica all’articolo 4, paragrafo 1, tocca un punto preciso: è stato rimosso il riferimento a un livello “sufficiente” di alfabetizzazione, e il testo vigente dice che l’obbligo «non impone ai fornitori o ai deployer di garantire un livello specifico di alfabetizzazione in materia di IA per alcuna persona». In pratica non dice che la formazione non serve più. Dice che non esiste una misura standard valida per ogni realtà aziendale, e che la proporzionalità al contesto specifico è il criterio guida.
Non sorprende che questa direzione fosse attesa. Un ristorante con tre dipendenti che usa un sistema AI per gestire le prenotazioni online non ha le stesse esigenze formative di una catena di cliniche con duecento operatori che interagiscono ogni giorno con sistemi AI per il supporto diagnostico. Il Digital Omnibus consolida questa logica invece di imporre una soglia uniforme.
Cosa non cambia: l’obbligo esiste, è vigente, e richiede documentazione. La flessibilità nella soglia non è assenza di obbligo. Le autorità nazionali di vigilanza possono verificare se un’azienda ha adottato misure concrete. “Non sapevo” non è una difesa.
L’impatto operativo: fornitore o deployer, cambia tutto
La distinzione tra fornitore e deployer non è solo terminologica. Determina quali obblighi ricadono su chi, e con quale intensità.
Un fornitore, ad esempio una software house italiana che sviluppa un sistema AI per la gestione delle pratiche immobiliari, ha obblighi più estesi: deve garantire alfabetizzazione interna al proprio team, ma deve anche fornire documentazione tecnica adeguata ai clienti che acquistano il sistema. Deve, in altri termini, mettere il deployer nelle condizioni di capire cosa sta usando.
Un deployer, ad esempio lo studio immobiliare che acquista e usa quel software, ha l’obbligo di garantire che chi lo utilizza abbia una comprensione adeguata del funzionamento, dei limiti e dei rischi dello strumento. Se lo studio ha cinque agenti che usano quotidianamente il sistema AI per generare valutazioni di immobili, tutti e cinque rientrano nell’ambito dell’obbligo. Non solo il responsabile IT. Non solo il titolare. Chi usa lo strumento.
Resta il fatto che la proporzionalità era già la sostanza dell’articolo 4, ed è rafforzata dal testo riscritto dal Digital Omnibus. Il criterio operativo è: le misure adottate sono ragionevoli rispetto al rischio del sistema usato e alla complessità dell’organizzazione? Un hotel che usa un chatbot informativo per rispondere alle domande frequenti degli ospiti ha un profilo di rischio molto diverso da una clinica che usa un sistema AI per supportare la diagnosi differenziale. La documentazione deve riflettere questa differenza.
La documentazione che hai già: regge ancora?
Se hai già avviato un piano formativo o hai raccolto documentazione sull’alfabetizzazione AI del tuo personale, la risposta breve è sì, probabilmente regge. Ma due verifiche valgono la pena di essere fatte adesso.
La prima riguarda la proporzionalità al tipo di sistema AI usato. Se usi uno strumento classificato a rischio limitato, come un chatbot informativo per i clienti di un ristorante, la documentazione richiesta è meno articolata rispetto a un sistema ad alto rischio, come un software AI usato in ambito medico o per decisioni su accesso al credito. Se non hai ancora verificato in quale categoria di rischio ricade il sistema che usi, questo è il primo passaggio da fare.
La seconda riguarda l’aggiornamento nel tempo. L’alfabetizzazione AI non è un adempimento una-tantum. Se cambi strumento, se il sistema che usi viene aggiornato in modo sostanziale, o se cambiano le persone che lo utilizzano, la documentazione deve essere aggiornata. Un registro che risale a un anno fa e non rispecchia la situazione attuale è peggio di nessun registro: suggerisce che il processo non è presidiato.
La modifica del Digital Omnibus non rende obsoleta la documentazione già predisposta. Al contrario: una documentazione costruita in relazione al rischio specifico del sistema usato è esattamente quella che un’autorità di vigilanza si aspetterebbe di trovare, prima come adesso.
Un’azione concreta da fare oggi: recupera la lista dei sistemi AI che la tua azienda usa o riceve da fornitori terzi, verifica per ciascuno la classificazione di rischio, e controlla se esiste documentazione scritta delle misure di alfabetizzazione adottate per chi li usa. Se manca anche solo uno di questi tre elementi, hai un gap che vale la pena colmare adesso.
Domande correlate
L’obbligo di formazione AI è già in vigore o devo aspettare?
L’obbligo previsto dall’articolo 4 dell’AI Act è applicabile dal 2 febbraio 2025. Non c’era e non c’è niente da aspettare: il Digital Omnibus è in vigore dal 27 luglio 2026 e il testo vincola chi sviluppa o usa sistemi AI in contesto professionale.
Il Digital Omnibus elimina l’obbligo di formazione AI per le aziende?
No. Il Regolamento (UE) 2026/1744 ha eliminato il riferimento a un livello “sufficiente” predefinito, ma l’obbligo di alfabetizzazione AI del personale resta. Cambia la soglia di riferimento, non il principio.
Come si dimostra di aver rispettato l’obbligo di alfabetizzazione AI?
Serve documentazione scritta: chi ha ricevuto formazione, su quale sistema AI, con quale contenuto e quando. La proporzionalità al rischio del sistema usato è il criterio guida. Un registro interno aggiornato è il punto di partenza minimo.
Cosa rischio se non ho documentazione sull’alfabetizzazione AI del mio personale?
L’articolo 99 del Regolamento UE 2024/1689 elenca le violazioni sanzionabili, e l’art. 4 non compare in quell’elenco con una multa propria: per la sola alfabetizzazione non c’è un importo dedicato. Il rischio è un altro, e non è piccolo: a far rispettare l’obbligo sono le autorità nazionali, e l’assenza di formazione documentata pesa nella valutazione di ogni altra violazione contestata.
Devo aggiornare il piano formativo se cambia il sistema AI che uso?
Sì. L’alfabetizzazione AI non è un adempimento una-tantum. Se cambia il sistema, il fornitore o il personale che lo usa, la documentazione deve essere aggiornata per restare coerente con il rischio effettivo.
Questo contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale.
Fonti:
- Commissione europea, FAQ sull’alfabetizzazione AI (art. 4 AI Act e Digital Omnibus): https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/faqs/ai-literacy-questions-answers (accesso agosto 2026)
- Regolamento UE 2024/1689 (AI Act), testo integrale: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1689 (accesso agosto 2026)
- Digital Omnibus, Commissione europea: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-omnibus (accesso agosto 2026)
- Regolamento (UE) 2026/1744 (Digital Omnibus), adottato l’8 luglio 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 24 luglio 2026, in vigore dal 27 luglio 2026
