Legge 132 del 2025 sull'intelligenza artificiale, cosa cambia davvero per lo studio professionale?
Aggiornato al 18 ottobre 2026
La Legge italiana 132 del 2025, in vigore dal 10 ottobre 2025, è la prima norma nazionale organica sull'intelligenza artificiale. Non sostituisce il Regolamento europeo UE 2024/1689, lo affianca. Per i professionisti l'articolo 13 fissa un principio chiaro, l'AI è solo uno strumento di supporto e il cliente va informato sull'uso che se ne fa. Riguarda avvocati, commercialisti, consulenti e ogni studio.
Cos'è la Legge 132 del 2025
Si parte dal punto pratico, quello che interessa di più. Dal 10 ottobre 2025 l'Italia ha una sua legge sull'intelligenza artificiale, la Legge 23 settembre 2025 numero 132, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 25 settembre 2025 nella Serie Generale numero 223. È la prima norma nazionale che mette ordine sul tema, articolata in ventotto articoli divisi in sei capi, e tocca ambiti molto concreti come sanità, lavoro, pubblica amministrazione, giustizia e, per quello che riguarda gli studi, le professioni intellettuali.
Una cosa va detta subito, per togliere l'ansia dal tavolo. Questa legge non chiede di stravolgere lo studio domani mattina. Fissa principi, indica una direzione e in molti punti rimanda ai decreti legislativi che il Governo ha adottato nell'autunno 2026. Il cuore operativo per un professionista sta in un articolo solo, il 13, descritto nel dettaglio tra poco.
Il taglio della legge è quello che i giuristi chiamano antropocentrico. Tradotto, vuol dire che la tecnologia deve restare al servizio della persona e del professionista, non il contrario. Per uno studio professionale questo non è un dettaglio filosofico, è la chiave di lettura di tutto il resto.
Come si incastra con l'AI Act europeo
Qui c'è il dubbio più frequente negli studi professionali, va seguita la legge italiana o quella europea? La risposta è tutte e due, e per fortuna non sono in conflitto.
Il Regolamento europeo UE 2024/1689, l'AI Act, è la cornice generale. Vale in tutta l'Unione, è direttamente applicabile e nessuna legge nazionale può contraddirlo. La Legge 132 del 2025 lavora dentro quella cornice. Lo dice la legge stessa, va interpretata e applicata in coerenza con il Regolamento europeo, e in più precisa che non genera nuovi obblighi per gli ambiti già coperti dal Regolamento UE 2024/1689. Vale a dire, l'Italia riempie gli spazi che l'Europa ha lasciato agli Stati, ad esempio le regole sulle professioni, sul lavoro o sull'organizzazione delle autorità di controllo, ma non carica lo studio di doppioni.
Con un'immagine semplice. L'AI Act decide quali sistemi di intelligenza artificiale sono vietati, quali ad alto rischio e con quali obblighi, e si applica a chiunque sviluppi o usi quei sistemi. La Legge italiana aggiunge le regole italiane su chi vigila in Italia e su come la tecnologia entra in settori specifici, gli studi professionali compresi. Due testi, una direzione sola.
La tabella sotto aiuta a tenere distinte le due fonti.
| Aspetto | AI Act, Regolamento UE 2024/1689 | Legge italiana 132 del 2025 |
|---|---|---|
| Natura | Regolamento europeo, direttamente applicabile | Legge nazionale, si affianca al Regolamento |
| Cosa regola | Classi di rischio dei sistemi AI, obblighi tecnici, sanzioni amministrative | Principi nazionali, settori specifici, autorità, deleghe, profili penali |
| Professioni intellettuali | Non ha un articolo dedicato | Articolo 13, AI come supporto e informativa al cliente |
| Chi vigila | Quadro europeo e autorità nazionali designate dagli Stati | Designa ACN e AgID come autorità nazionali, Garante sui dati |
| In vigore | In vigore dal 1 agosto 2024, con applicazione scaglionata (regola generale dal 2 agosto 2026) | Dal 10 ottobre 2025 |
Articolo 13, cosa chiede ai professionisti
Ecco il punto che riguarda davvero il professionista. L'articolo 13 della Legge 132 del 2025 è dedicato alle professioni intellettuali e contiene due messaggi che vale la pena leggere con calma.
Il primo. L'uso di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è consentito solo come strumento di supporto all'attività professionale. La prestazione, quella che il cliente paga e per cui il professionista si assume la responsabilità, deve restare frutto del suo lavoro intellettuale, che deve mantenere la prevalenza. In pratica l'AI può aiutare a cercare una norma, a fare una prima bozza, a riordinare documenti, ma la testa che decide, valuta e firma resta quella del professionista. Questo, detto onestamente, è anche il suo scudo. Se la responsabilità professionale resta in capo al professionista, allora il controllo deve restare a lui, e la legge mette nero su bianco proprio questo.
Il secondo messaggio è un obbligo concreto, e conviene attrezzarsi adesso. Quando usa sistemi di intelligenza artificiale nella prestazione, il professionista deve informare il cliente, con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo, sui sistemi utilizzati. Non è una formalità burocratica, è trasparenza nel rapporto fiduciario. Il cliente ha diritto di sapere se la pratica che ha affidato allo studio passa anche da uno strumento di AI.
Tradotto in cosa fare in studio, il consiglio operativo è semplice. Una breve informativa standard sull'uso dell'intelligenza artificiale, da consegnare o richiamare nel mandato e nella lettera di incarico. Bastano poche righe oneste, scritte in italiano comprensibile, che dicano se e come lo studio usa questi strumenti. Si prepara una volta, si riutilizza sempre, e il pensiero è tolto.
La formazione AI entra nella formazione continua degli ordini
La novità più concreta per chi è iscritto a un ordine è arrivata con il decreto attuativo, il D.Lgs. 7 ottobre 2026, n. 179, in vigore dal 23 ottobre 2026. L'articolo 47 stabilisce che i corsi di formazione iniziale e continua degli ordini professionali includano percorsi di alfabetizzazione e formazione all'uso dell'intelligenza artificiale, su tre profili. Quello tecnico, cioè come funzionano gli strumenti, come si interrogano, cosa sanno fare e dove sbagliano. Quello giuridico, cioè l'AI Act e le norme italiane. E quello deontologico, cioè le responsabilità del professionista, gli obblighi verso il cliente e il principio che la persona resta al centro.
Per ogni periodo di formazione continua è previsto un monte ore minimo su questi temi, e i consigli nazionali degli ordini e dei collegi hanno sei mesi dall'entrata in vigore del decreto per adeguare i loro regolamenti. La stessa regola vale per i percorsi promossi dalle associazioni delle professioni non organizzate in ordini, quando il loro settore usa l'AI. Tradotto, nel giro di pochi mesi la formazione sull'AI diventa parte del percorso ordinario di ogni professionista.
Chi vigila in Italia, ACN, AgID e Garante
Domanda legittima, in caso di errore chi controlla? La Legge 132 del 2025, all'articolo 20, ha sciolto il nodo che per mesi era rimasto aperto. Le autorità nazionali per l'intelligenza artificiale sono due, ciascuna con un ruolo preciso.
ACN, l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, è designata autorità di vigilanza del mercato e punto di contatto unico verso le istituzioni europee ai sensi dell'articolo 70 del Regolamento UE 2024/1689. A lei spettano la vigilanza sui sistemi di intelligenza artificiale, comprese le attività ispettive e sanzionatorie, oltre alla promozione dell'AI per i profili di cybersicurezza. AgID, l'Agenzia per l'Italia Digitale, è designata autorità di notifica sempre ai sensi dell'articolo 70. Si occupa di promuovere l'innovazione e lo sviluppo dell'AI e cura le procedure di notifica, valutazione, accreditamento e monitoraggio degli organismi che verificano la conformità dei sistemi. Vanno tenute distinte, ma il riferimento da ricordare per i controlli e le sanzioni è ACN.
Attenzione a un equivoco diffuso. Le due agenzie hanno compiti che non vanno confusi, ACN vigila e sanziona mentre AgID notifica e accredita, e non entrano in gioco né il MIMIT né un'autorità inventata per l'occasione. Nel settore finanziario restano poi ferme come autorità di vigilanza del mercato la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS, ai sensi dell'articolo 74 paragrafo 6 del Regolamento UE 2024/1689. E resta in piedi il Garante per la protezione dei dati personali, che non è autorità nazionale per l'AI ma conserva integralmente le sue competenze, i suoi compiti e i suoi poteri su tutto ciò che riguarda i dati. Per uno studio questo è rilevante, perché quando si dà in pasto a un sistema di AI il fascicolo di un cliente si stanno trattando dati personali, e lì il Garante e il GDPR continuano a comandare come prima.
L'alfabetizzazione AI vale anche per i professionisti
C'è un obbligo che molti professionisti non si aspettano, e va messo in chiaro perché viene dall'Europa ed è già attivo. L'articolo 4 del Regolamento UE 2024/1689 impone a chi fornisce e a chi usa sistemi di intelligenza artificiale di adottare misure che sostengano l'alfabetizzazione del proprio personale, cioè che le persone che usano questi strumenti li capiscano abbastanza da usarli con consapevolezza. Si applica dal 2 febbraio 2025, data di applicazione dei capi I e II del Regolamento, ed è sopravvissuto alla semplificazione europea: il Digital Omnibus, oggi Regolamento (UE) 2026/1744 in vigore dal 27 luglio 2026, ha riscritto l'articolo 4 chiarendo che non impone di garantire un livello specifico a nessuno, ma non lo ha abrogato.
Cosa c'entra con uno studio professionale? C'entra eccome. Se in studio il titolare o i collaboratori usano strumenti di intelligenza artificiale per lavorare, lo studio rientra tra i soggetti utilizzatori. Vuol dire che la formazione del personale sull'AI non è un di più, è un obbligo di legge già scattato. La buona notizia è che si tratta di un obbligo gestibile e a basso costo se affrontato per tempo, e mette pure lo studio in una posizione migliore rispetto a chi arriva tardi. L'approfondimento è nella guida dedicata all'obbligo di formazione dell'articolo 4.
Gli altri pezzi della legge da conoscere
Anche se l'articolo 13 è il riferimento principale, conviene avere il quadro completo, perché alcuni clienti faranno domande proprio su questo.
Sul lavoro, gli articoli 11 e 12 dicono che l'AI in azienda deve migliorare le condizioni e la produttività nel rispetto della dignità e della riservatezza dei lavoratori, e istituiscono un Osservatorio sull'adozione dell'AI nel mondo del lavoro presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Per chi assiste datori di lavoro, è un tema che tornerà.
Sul fronte penale, e questo è nuovo di zecca, la legge ha introdotto nel Codice penale l'articolo 612-quater, che punisce con la reclusione da uno a cinque anni chi diffonde senza consenso immagini, video o voci falsificati o alterati con l'intelligenza artificiale, i cosiddetti deepfake, idonei a ingannare sulla loro autenticità e capaci di causare un danno ingiusto. Per chi assiste persone offese o querelati, è una fattispecie da conoscere.
C'è poi il capitolo investimenti. L'articolo 23 prevede un programma di investimenti pubblici fino a 1 miliardo di euro, attraverso il Fondo di sostegno al venture capital gestito in ambito Cassa Depositi e Prestiti, per startup e imprese che lavorano su intelligenza artificiale, cybersicurezza e tecnologie emergenti. Per chi segue clienti innovativi, è una porta da tenere d'occhio.
Infine le deleghe al Governo. La 132 è anche una legge di delega: affidava all'esecutivo il compito di adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore, i decreti per dettagliare la disciplina. I decreti sono arrivati nell'autunno 2026. Quello che interessa di più uno studio è il D.Lgs. 7 ottobre 2026, n. 179, in vigore dal 23 ottobre 2026, che fissa poteri delle autorità, sanzioni e regole sulla formazione. Il quadro adesso è completo nelle sue linee principali, e conviene impostare lo studio di conseguenza.
Cosa fare in studio questa settimana
Resta la parte pratica, valida per chiunque, dal professionista che lavora da solo allo studio associato con decine di collaboratori. L'obbligo è identico a prescindere dalla dimensione.
Primo, un'informativa sull'uso dell'AI da inserire nel mandato, che soddisfa subito l'articolo 13 e dimostra trasparenza al cliente. Secondo, una mappa veloce degli strumenti di intelligenza artificiale già in uso in studio, anche quelli dentro programmi usati da prima, perché non si può informare il cliente su ciò che non si conosce. Terzo, la formazione per il titolare e per chi lavora con lui, che adotta le misure di alfabetizzazione chieste dall'articolo 4 e permette di usare questi strumenti senza brutte sorprese. Quarto, attenzione ai dati personali dei clienti quando vengono inseriti in un sistema di AI, perché lì restano in vigore il GDPR e il Garante.
Sono quattro mosse, nessuna richiede un budget importante. Fatte queste, lo studio si ritrova non solo in regola, ma anche con un argomento di fiducia in più da offrire al cliente. Un'AI usata con metodo dentro uno studio professionale è un vantaggio competitivo, non una minaccia. Una precisazione doverosa: questa guida dà l'inquadramento di un formatore, sul singolo caso concreto di ciascuno studio resta sempre opportuno il confronto con il professionista abilitato di riferimento.
Domande frequenti
Cosa prevede la legge 132 2025?
La Legge 132 del 2025, in vigore dal 10 ottobre 2025, è la prima legge italiana organica sull'intelligenza artificiale. Fissa principi di uso responsabile, detta regole per settori come lavoro, sanità, pubblica amministrazione, giustizia e professioni, designa ACN e AgID come autorità nazionali, introduce un nuovo reato sui deepfake e dispone deleghe al Governo.
Che differenza c'è tra AI Act e legge italiana?
L'AI Act, il Regolamento UE 2024/1689, è la cornice europea direttamente applicabile che classifica i sistemi di intelligenza artificiale per rischio e fissa obblighi e sanzioni. La Legge italiana 132 del 2025 non lo sostituisce, lo affianca riempiendo gli spazi nazionali, ad esempio autorità e settori specifici, e va interpretata in coerenza con il Regolamento europeo.
Cosa cambia per i professionisti?
Per avvocati, commercialisti e consulenti vale l'articolo 13. L'intelligenza artificiale è consentita solo come strumento di supporto, mentre il lavoro intellettuale del professionista deve restare prevalente. In più il professionista deve informare il cliente, con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo, sui sistemi di AI usati nella prestazione. Si aggiungono l'obbligo europeo di alfabetizzazione del personale, già in vigore, e i percorsi sull'AI nella formazione continua degli ordini previsti dal D.Lgs. 179/2026.
Fonti normative
- Legge 23 settembre 2025, n. 132, testo in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 223 del 25 settembre 2025, codice redazionale 25G00143)
- Legge 23 settembre 2025, n. 132, testo su Normattiva
- Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), testo italiano autentico su EUR-Lex
- Regolamento (UE) 2024/1689, articolo 4, alfabetizzazione in materia di IA, e articolo 113, entrata in vigore e applicazione (EUR-Lex, testo italiano), Art. 4
- Regolamento (UE) 2024/1689, articolo 99, sanzioni (EUR-Lex, testo italiano), Art. 99
- Decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179, poteri delle Autorità nazionali, sanzioni e formazione (GU n. 234 dell'8 ottobre 2026), Normattiva
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