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Sanzioni European Accessibility Act, quanto si rischia davvero

Aggiornato al 16 agosto 2026

In Italia le sanzioni per la violazione degli obblighi di accessibilità dell'European Accessibility Act sono fissate dall'articolo 24 del D.Lgs. 27 maggio 2022, n. 82: da 5.000 a 40.000 euro per gli operatori economici, e da 2.500 a 30.000 euro per chi non ottempera ai provvedimenti dell'autorità di vigilanza o non collabora alle verifiche. La sanzione fino al 5 per cento del fatturato non appartiene a questo decreto: sta nell'articolo 9 comma 1-bis della legge 4/2004, riguarda i soggetti privati sopra i 500 milioni di fatturato medio e scatta solo dopo una diffida rimasta senza risposta.

Gli importi, senza giri di parole

Le sanzioni stanno nell'articolo 24 del decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, quello che attua in Italia la Direttiva (UE) 2019/882. Non nell'articolo 14, che è un articolo della direttiva e parla di tutt'altro. Segnalo la cosa perché la confusione fra numerazione della direttiva e numerazione del decreto è frequente, e porta a citare la norma sbagliata con grande sicurezza.

Cosa hai fattoRiferimentoImporto
Violazione degli obblighi di accessibilità da parte dell'operatore economicoart. 24 comma 1da 5.000 a 40.000 euro
Mancata ottemperanza ai provvedimenti dell'autorità di vigilanzaart. 24 comma 2da 2.500 a 30.000 euro
Mancata collaborazione nelle attività di vigilanzaart. 24 comma 3da 2.500 a 30.000 euro

Il comma 1 rimanda a un elenco preciso di articoli del decreto, quelli che stabiliscono i requisiti e gli obblighi degli operatori. Il comma 4 contiene poi una esclusione: l'articolo non si applica ai fatti che rientrano nella procedura di appalto disciplinata dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

C'è anche una precisazione dentro il comma 1 che è la chiave dell'equivoco più diffuso: per determinati soggetti il decreto rinvia alla sanzione prevista dall'articolo 9 comma 1-bis della legge 9 gennaio 2004, n. 4. È da lì che entra in scena il famoso 5 per cento, ed è per questo che va spiegato bene.

Il 5 per cento del fatturato, e perché quasi tutti lo raccontano male

Se cerchi in rete "sanzioni European Accessibility Act" trovi, in pagina dopo pagina, la cifra "fino al 5 per cento del fatturato" presentata come la multa che rischia chiunque abbia un sito non accessibile. È sbagliato su tre livelli diversi, e ognuno dei tre conta.

Primo: è un'altra legge. Quel 5 per cento non è nel D.Lgs. 82/2022. Sta nell'articolo 9 comma 1-bis della legge 4/2004, la legge Stanca, che è una norma italiana nata prima e per altri scopi.

Secondo: è un altro perimetro. L'articolo 9 comma 1-bis si applica ai soggetti indicati dall'articolo 3 comma 1-bis della stessa legge, cioè i soggetti giuridici privati che offrono servizi al pubblico tramite siti web o applicazioni mobili con un fatturato medio superiore a cinquecento milioni di euro negli ultimi tre anni di attività. È una soglia da grandi gruppi. La stragrande maggioranza delle aziende italiane non ci arriva neanche vicino.

Terzo: non è automatico. La norma prevede un passaggio intermedio che cambia completamente la percezione del rischio. AgID accerta la violazione e fissa un termine per eliminare le infrazioni. La sanzione pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato arriva solo in caso di mancato adeguamento alla diffida. In altre parole, non ti arriva una multa milionaria dal nulla: prima ti viene detto cosa sistemare e in quanto tempo.

> Perché questa distinzione ti conviene. Non serve a rassicurarti e basta. Serve a farti spendere bene. Se pensi di rischiare il 5 per cento del fatturato, sei disposto a firmare qualunque preventivo ti mettano davanti. Se sai che il tuo perimetro reale è quello dell'articolo 24, cioè da 5.000 a 40.000 euro, valuti la spesa con la testa e non con la paura.

Chi accerta e come funziona il procedimento

L'articolo 21 comma 1 del D.Lgs. 82/2022 attribuisce ad AgID, l'Agenzia per l'Italia Digitale, la qualità di Autorità di vigilanza sulla conformità dei servizi elencati dal decreto. AgID ha adottato le proprie Linee Guida in attuazione di quell'articolo e, il 29 maggio 2026, ha pubblicato un regolamento dedicato alle attività di vigilanza e al procedimento sanzionatorio.

La pubblicazione recente di quel regolamento è il segnale più concreto che abbiamo. Fino a ieri l'obbligo esisteva ma la macchina dei controlli era in costruzione. Ora la macchina c'è. Non è un motivo per farsi prendere dal panico, è un motivo per sapere come sei messo prima che lo chieda qualcun altro.

Un elemento pratico che vale per entrambi i binari: i commi 2 e 3 dell'articolo 24 puniscono il comportamento successivo, cioè non ottemperare ai provvedimenti e non collaborare alle verifiche. È il tipo di sanzione che si prende chi ignora la posta. Rispondere e collaborare, anche quando la situazione non è a posto, costa meno che fare finta di niente.

Il conto onesto: la sanzione non è il costo principale

Chiudo con una cosa che raramente si legge nelle pagine sulle sanzioni, forse perché non aiuta a vendere urgenza. Per la maggior parte delle aziende nel perimetro, il rischio economico più serio non è la multa.

Un checkout che non funziona con la tastiera, un modulo i cui errori non vengono annunciati, un contrasto troppo basso per essere letto su uno schermo al sole: sono tutte cose che fanno abbandonare il carrello a persone che avevano i soldi in mano e volevano comprare. Quella perdita non arriva con una raccomandata, arriva ogni giorno e non la vedi nei report perché chi se ne va non lascia traccia.

L'obbligo di legge è un buon motivo per muoversi. Ma se lo tratti solo come una scadenza da spuntare, sistemi il minimo indispensabile e ti perdi il pezzo che ripaga la spesa.

Un'ultima precisazione, la stessa che facciamo sempre: qui trovi gli importi e gli articoli per controllarli alla fonte. Se hai ricevuto una contestazione o temi di averne una, quella è materia per un professionista abilitato, non per una guida.

Domande frequenti

Quanto si rischia per un sito non accessibile in Italia?

Da 5.000 a 40.000 euro per gli operatori economici, secondo l'articolo 24 comma 1 del D.Lgs. 82/2022. Si aggiungono da 2.500 a 30.000 euro per la mancata ottemperanza ai provvedimenti dell'autorità di vigilanza e altrettanti per la mancata collaborazione alle attività di vigilanza, previsti dai commi 2 e 3 dello stesso articolo.

È vero che la multa può arrivare al 5 per cento del fatturato?

È vero, ma non per l'European Accessibility Act e non per tutti. Quella sanzione è prevista dall'articolo 9 comma 1-bis della legge 4/2004 e si applica ai soggetti dell'articolo 3 comma 1-bis della stessa legge, cioè i privati che offrono servizi al pubblico via sito o applicazione con fatturato medio superiore a cinquecento milioni di euro negli ultimi tre anni. AgID la applica solo dopo aver fissato un termine per eliminare le infrazioni e in caso di mancato adeguamento alla diffida.

In quale articolo sono scritte le sanzioni dell'European Accessibility Act?

Nell'articolo 24 del decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82. Capita spesso di leggere il riferimento all'articolo 14: quello è un articolo della Direttiva (UE) 2019/882, intitolato Modifica sostanziale e onere sproporzionato, e riguarda un tema diverso.

Chi applica le sanzioni?

L'articolo 21 comma 1 del D.Lgs. 82/2022 attribuisce ad AgID la qualità di Autorità di vigilanza sulla conformità dei servizi elencati dal decreto. AgID ha pubblicato il 29 maggio 2026 un regolamento dedicato alle attività di vigilanza e al procedimento sanzionatorio.

La sanzione arriva senza preavviso?

Dipende dal binario. Per la sanzione fino al 5 per cento del fatturato della legge Stanca la norma prevede espressamente una diffida con un termine per eliminare le infrazioni, e la sanzione scatta solo se il termine non viene rispettato. In ogni caso i commi 2 e 3 dell'articolo 24 puniscono proprio chi non ottempera ai provvedimenti o non collabora, quindi ignorare una comunicazione dell'autorità aggiunge sanzioni invece di evitarle.

Fonti normative

Aggiornato al 16 agosto 2026 · Quadro EAA e legge Stanca · Contenuto informativo, non parere legale

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Questo contenuto ha finalità informative e divulgative e riflette il quadro normativo alla data di ultima revisione indicata. Non costituisce parere o consulenza legale sul tuo caso specifico. Per l'inquadramento giuridico formale lavoriamo con professionisti abilitati.