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European Accessibility Act, chi è davvero obbligato

Aggiornato al 16 agosto 2026

Sono obbligati gli operatori economici che, dal 28 giugno 2025, offrono ai consumatori commercio elettronico, servizi bancari, trasporto passeggeri nella parte digitale, servizi di comunicazione elettronica, accesso a media audiovisivi e libri elettronici, oltre a chi immette sul mercato i prodotti hardware elencati dal D.Lgs. 82/2022. Le microimprese che forniscono servizi sono esentate, ma solo se occupano meno di 10 persone e hanno un fatturato annuo oppure un totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro. Separatamente, la legge Stanca obbliga i privati con fatturato medio superiore a 500 milioni di euro negli ultimi tre anni.

Il criterio non è avere un sito, è cosa ci vendi

Partiamo da un equivoco che costa soldi in consulenze inutili. Molte pagine raccontano l'European Accessibility Act come se dal 28 giugno 2025 chiunque abbia un dominio internet fosse diventato obbligato a qualcosa. Non è quello che dice la norma.

Il D.Lgs. 27 maggio 2022, n. 82, che attua in Italia la Direttiva (UE) 2019/882, costruisce il proprio perimetro su un elenco. Non su un principio generale, proprio su un elenco di categorie di prodotti e di servizi. Se quello che fai rientra in una di quelle voci, sei dentro. Se non ci rientra, quel decreto non ti impone nulla, e chi ti dice il contrario ti sta vendendo una preoccupazione.

I servizi che fanno scattare l'obbligo

  • Commercio elettronico. È la voce che tocca il maggior numero di aziende italiane. Se vendi online a consumatori, sei qui dentro.
  • Servizi bancari per i consumatori. Conti, pagamenti, credito, nella parte offerta digitalmente.
  • Trasporto passeggeri, per la componente digitale: siti, applicazioni mobili, biglietteria elettronica, informazioni di viaggio in tempo reale.
  • Servizi di comunicazione elettronica, con l'eccezione dei servizi di trasmissione da macchina a macchina.
  • Servizi che danno accesso a media audiovisivi.
  • Libri elettronici e i programmi dedicati alla loro fruizione.

Sul lato prodotti l'elenco comprende i sistemi hardware per consumatori con i relativi sistemi operativi, i terminali self service come sportelli di pagamento, emettitrici automatiche di biglietti e chioschi informativi, le apparecchiature terminali per le comunicazioni elettroniche e per l'accesso ai media audiovisivi, e i lettori di libri elettronici.

Tradotto in casi concreti: un negozio online di abbigliamento è dentro, perché fa commercio elettronico. Un'agenzia di viaggi che vende biglietti online è dentro due volte. Uno studio professionale che ha un sito con la propria presentazione e un modulo di contatto, senza vendita online, con ogni probabilità non rientra nel perimetro del decreto.

L'esenzione per le microimprese, e i due limiti che quasi nessuno spiega

L'articolo 4 paragrafo 5 della Direttiva (UE) 2019/882 esenta le microimprese dagli obblighi di accessibilità. Sembra una buona notizia per moltissime aziende italiane, e in parte lo è, ma va letta con attenzione perché ha due limiti che cambiano il risultato.

Il primo limite riguarda cosa fai. L'esenzione è scritta per le microimprese che forniscono servizi. Non copre chi immette prodotti sul mercato. Se sei una microimpresa che fabbrica o distribuisce uno dei prodotti elencati, l'esenzione piena non ti riguarda.

Il secondo limite riguarda la definizione. L'articolo 3 punto 23 della direttiva definisce microimpresa come l'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. Sono due condizioni che vanno lette con cura: il numero di persone è un requisito a sé, mentre fatturato e totale di bilancio sono alternativi fra loro. Basta rimanere sotto uno dei due parametri economici, non serve rimanere sotto entrambi.

> Il conto che conviene fare. Se occupi 10 persone o più, l'esenzione non ti riguarda, quale che sia il tuo fatturato. È la soglia che salta più spesso senza che nessuno se ne accorga, perché il numero di persone occupate cresce prima del fatturato in molte realtà in crescita.

Il secondo binario: la soglia dei 500 milioni

In Italia esiste un obbligo di accessibilità digitale che viene da molto prima dell'European Accessibility Act, ed è la legge 9 gennaio 2004, n. 4, conosciuta come legge Stanca. Nasce per la pubblica amministrazione, ma l'articolo 3 comma 1-bis l'ha estesa a una fetta di privati.

Il comma 1-bis riguarda i soggetti giuridici diversi da quelli pubblici che offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili, con una condizione economica precisa: un fatturato medio superiore a cinquecento milioni di euro negli ultimi tre anni di attività. È una soglia alta, pensata per le grandi realtà, e la stragrande maggioranza delle aziende italiane resta ampiamente sotto.

Vale la pena conoscerla lo stesso, per due motivi. Il primo è che la sanzione di quel binario è quella che vedi citata ovunque, fino al 5 per cento del fatturato, e sapere che appartiene a questo perimetro e non all'European Accessibility Act ti evita di prendere decisioni spaventato dal numero sbagliato. Il secondo è che AgID vigila su entrambi i fronti, quindi il nome dell'autorità che incontri è lo stesso anche se la norma applicabile cambia.

Se stai al confine: l'onere sproporzionato

C'è una terza situazione, che non è né essere dentro né essere fuori. L'articolo 14 della direttiva, intitolato "Modifica sostanziale e onere sproporzionato", stabilisce che i requisiti di accessibilità si applicano nella misura in cui la conformità non richieda una modifica sostanziale del prodotto o del servizio e non imponga all'operatore un onere sproporzionato.

Non è un modo per dire "costa troppo, lascio perdere". La valutazione va condotta secondo i criteri dell'allegato VI e documentata. È un'eccezione che devi poter dimostrare, con numeri e ragionamenti scritti, se un giorno l'autorità di vigilanza te la chiede. Invocarla a voce, senza carta, equivale a non averla invocata.

Come rispondere alla domanda in tre passaggi

Primo: cosa vendi, e a chi
Guarda l'elenco delle categorie. Se vendi online a consumatori, la voce commercio elettronico ti riguarda quasi certamente. Se vendi solo ad altre aziende, o non vendi affatto online, la risposta cambia e va ragionata.
Secondo: quante persone occupi
Dieci è il numero che conta. Sotto le 10 persone occupate, e con fatturato annuo oppure totale di bilancio non superiore a 2 milioni, l'esenzione per i servizi ti riguarda. Da 10 in su, no.
Terzo: qual è il tuo fatturato medio degli ultimi tre anni
Serve solo per capire se sei nel perimetro della legge Stanca, cioè sopra i 500 milioni. Per la stragrande maggioranza delle aziende la risposta è no, e questo esclude la sanzione sul 5 per cento del fatturato.

Come sempre, questa è la mappa. La qualificazione esatta della tua attività rispetto alle categorie del decreto è una valutazione da fare con un professionista abilitato, che guarda i tuoi contratti, il tuo oggetto sociale e i tuoi numeri veri.

Domande frequenti

Il mio sito vetrina deve essere accessibile per legge?

Se non vende online e non rientra nelle categorie elencate dal D.Lgs. 82/2022, quel decreto con ogni probabilità non ti impone nulla. Attenzione però a due cose: la valutazione va fatta sul tuo caso concreto, e restano fuori da questo discorso gli obblighi della legge Stanca per i soggetti che vi rientrano. L'accessibilità resta comunque una scelta commerciale sensata, perché un sito che esclude una parte di persone perde clienti a prescindere dalla legge.

Ho un e-commerce piccolo, sono obbligato?

Il commercio elettronico è una delle categorie elencate, quindi la dimensione da sola non ti esclude. Conta l'esenzione per le microimprese che forniscono servizi: meno di 10 persone occupate e fatturato annuo oppure totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro. Se occupi 10 persone o più, l'esenzione non si applica quale che sia il fatturato.

L'esenzione per le microimprese vale anche per i prodotti?

No. L'articolo 4 paragrafo 5 della direttiva esenta le microimprese che forniscono servizi. Chi immette sul mercato i prodotti elencati, come terminali self service, apparecchiature terminali o lettori di libri elettronici, non rientra in quella esenzione.

La soglia dei 500 milioni riguarda anche me?

Riguarda i soggetti privati che offrono servizi al pubblico tramite sito o applicazione mobile con un fatturato medio superiore a cinquecento milioni di euro negli ultimi tre anni di attività, secondo l'articolo 3 comma 1-bis della legge 4/2004. È una soglia alta e la grande maggioranza delle aziende italiane resta molto al di sotto.

Posso invocare l'onere sproporzionato per non adeguarmi?

L'articolo 14 della direttiva lo prevede, ma non è una dichiarazione a parole. La valutazione va condotta secondo i criteri dell'allegato VI e documentata, perché serve a dimostrare la tua posizione se l'autorità di vigilanza la contesta. Senza documentazione scritta, in pratica non l'hai invocata.

Fonti normative

Aggiornato al 16 agosto 2026 · Quadro EAA e legge Stanca · Contenuto informativo, non parere legale

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Questo contenuto ha finalità informative e divulgative e riflette il quadro normativo alla data di ultima revisione indicata. Non costituisce parere o consulenza legale sul tuo caso specifico. Per l'inquadramento giuridico formale lavoriamo con professionisti abilitati.