Guide

European Accessibility Act in Italia, cosa cambia davvero per la tua azienda

Aggiornato al 16 agosto 2026

In Italia l'European Accessibility Act, cioè la Direttiva (UE) 2019/882, è stato recepito con il D.Lgs. 27 maggio 2022, n. 82, in vigore dal 16 luglio 2022 e con obblighi che decorrono dal 28 giugno 2025. Riguarda gli operatori economici che offrono ai consumatori commercio elettronico, servizi bancari, trasporto passeggeri, comunicazioni elettroniche, accesso a media audiovisivi e libri elettronici, oltre ai relativi prodotti hardware. La vigilanza sui servizi spetta ad AgID e le sanzioni vanno da 5.000 a 40.000 euro.

Che cosa è l'European Accessibility Act

Il nome che gira è inglese, ma l'atto è una direttiva europea come tante altre. Si chiama Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, porta la data del 17 aprile 2019, ed è intitolata "sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi". L'idea di fondo è semplice e ragionevole: se un servizio si compra online, deve poterlo comprare anche chi non vede, chi non sente, chi non usa il mouse.

Una direttiva europea però non si applica da sola. Ha bisogno che ogni Stato la traduca in una legge nazionale. L'Italia lo ha fatto con il decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1 luglio 2022 ed entrato in vigore il 16 luglio 2022. Quindi quando qualcuno ti parla di European Accessibility Act e tu sei un'azienda italiana, la norma che ti riguarda concretamente è quel decreto.

Attenzione a un dettaglio che confonde parecchie persone. Il decreto è del 2022, ma gli obblighi non sono scattati nel 2022. L'articolo 1 stabilisce che i requisiti valgono per prodotti e servizi immessi sul mercato a far data dal 28 giugno 2025. Quella è la data che conta, ed è passata da più di un anno.

Non riguarda ogni sito web, e questo è importante

Qui va detta una cosa che alcuni fornitori preferiscono tacere, perché fa comodo far credere che l'obbligo tocchi chiunque abbia un dominio. Non è così. Il decreto ha un perimetro preciso, elencato all'articolo 1, e ruota attorno a categorie definite di prodotti e servizi rivolti ai consumatori.

Sul lato dei servizi il decreto guarda al commercio elettronico, ai servizi bancari per i consumatori, al trasporto passeggeri per la parte digitale, cioè siti, applicazioni, biglietteria elettronica e informazioni in tempo reale, ai servizi di comunicazione elettronica, ai servizi che danno accesso a media audiovisivi e ai libri elettronici con i relativi programmi. Sul lato dei prodotti guarda ai sistemi hardware per consumatori con i loro sistemi operativi, ai terminali self service come sportelli di pagamento, emettitrici di biglietti e chioschi informativi, alle apparecchiature terminali per le comunicazioni elettroniche e per l'accesso ai media audiovisivi, e ai lettori di libri elettronici.

Detto in modo pratico: se hai una vetrina istituzionale che racconta chi sei e non vende niente online, il D.Lgs. 82/2022 con ogni probabilità non ti impone nulla. Se invece hai un negozio online, anche piccolo, sei dentro il perimetro del commercio elettronico e la domanda diventa seria.

Questo non significa che l'accessibilità sia facoltativa dal punto di vista del buon senso. Un sito che esclude una parte di persone perde clienti a prescindere da cosa dice la legge. Ma un conto è una scelta commerciale, un altro è un obbligo con una sanzione dietro, e mescolare le due cose serve solo a vendere paura.

I due regimi italiani, e perché vengono confusi

Questo è il punto in cui la gran parte degli articoli che trovi in rete sbaglia, e sbaglia in modo che ti costa. In Italia non c'è una sola regola sull'accessibilità digitale privata, ce ne sono due, e viaggiano su binari separati.

D.Lgs. 82/2022 (European Accessibility Act)L. 4/2004 art. 3 comma 1-bis (legge Stanca)
Chi riguardaOperatori economici che offrono ai consumatori le categorie di prodotti e servizi elencate nel decretoSoggetti privati che offrono servizi al pubblico tramite sito web o applicazioni mobili, con fatturato medio superiore a 500 milioni di euro negli ultimi tre anni di attività
Da quando28 giugno 2025Già applicabile
SanzioneDa 5.000 a 40.000 euro (art. 24 comma 1). Da 2.500 a 30.000 euro per mancata ottemperanza ai provvedimenti di vigilanza o mancata collaborazione (art. 24 commi 2 e 3)Fino al 5 per cento del fatturato (art. 9 comma 1-bis), applicata da AgID solo dopo una diffida rimasta senza risposta
Chi vigilaAgID sui servizi indicati dal decreto (art. 21 comma 1)AgID

> La confusione da cui difenderti. Girano moltissime pagine che presentano la sanzione "fino al 5 per cento del fatturato" come se fosse la multa dell'European Accessibility Act, valida per chiunque abbia un sito. Non lo è. Quel 5 per cento vive nella legge Stanca, colpisce solo chi supera i 500 milioni di fatturato medio in tre anni, e non scatta automaticamente: l'articolo 9 comma 1-bis prevede che AgID fissi prima un termine per eliminare le infrazioni, e solo se la diffida resta senza risposta applica la sanzione. Se qualcuno ti agita quel numero davanti senza spiegarti questo, o non ha letto la norma o conta sul fatto che non la leggerai tu.

Chi controlla, e con quali strumenti

L'articolo 21 comma 1 del D.Lgs. 82/2022 attribuisce ad AgID, l'Agenzia per l'Italia Digitale, la qualità di Autorità di vigilanza sulla conformità dei servizi elencati dal decreto. Non è un ruolo teorico. AgID ha adottato le proprie Linee Guida sull'accessibilità dei servizi proprio in attuazione di quell'articolo, e il 29 maggio 2026 ha pubblicato un regolamento dedicato alle attività di vigilanza e al procedimento sanzionatorio.

Vale la pena notare quanto è recente quel regolamento. Significa che la fase in cui l'obbligo esisteva sulla carta ma nessuno bussava alla porta si sta chiudendo. Non è un allarme, è semplicemente il momento in cui conviene sapere come sei messo prima che te lo chieda qualcun altro.

Lo standard tecnico: cosa vuol dire accessibile, in concreto

"Accessibile" da solo non vuol dire niente di verificabile, e infatti la norma rimanda a uno standard. Le Linee Guida AgID adottate in attuazione dell'articolo 21 fanno riferimento alla norma europea armonizzata EN 301 549, nella versione UNI CEI EN 301549:2021, che corrisponde alla EN 301 549 V3.2.1 del marzo 2021, e alle Web Content Accessibility Guidelines nella versione 2.1.

Le WCAG organizzano i requisiti su tre livelli, A, AA e AAA. Il livello che le Linee Guida indicano come obbligatorio è il livello AA, mentre il livello AAA resta auspicabile. Per dichiarare la conformità a un livello, tutti i criteri applicabili di quel livello devono essere soddisfatti: non esiste una conformità parziale che valga come conformità.

Questo è anche il motivo per cui i widget che si sovrappongono al sito e promettono accessibilità con una riga di codice non risolvono il problema. I criteri WCAG riguardano come è fatta la pagina, non cosa ci metti sopra dopo.

Le vie d'uscita previste dalla norma, e i loro limiti

La direttiva prevede due attenuazioni, e conviene conoscerle per quello che sono davvero, non per quello che si spera che siano.

La prima è l'esenzione per le microimprese, all'articolo 4 paragrafo 5 della direttiva. Vale però solo per le microimprese che forniscono servizi, non per chi immette prodotti sul mercato. E la definizione, all'articolo 3 punto 23, è precisa: microimpresa è chi occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. I due criteri economici sono alternativi, non vanno soddisfatti entrambi.

La seconda è l'articolo 14 della direttiva, intitolato "Modifica sostanziale e onere sproporzionato". Dice che i requisiti si applicano nella misura in cui la conformità non richieda una modifica sostanziale del prodotto o del servizio e non imponga un onere sproporzionato. Non è una scappatoia da invocare a voce: la valutazione va fatta secondo i criteri dell'allegato VI e va documentata. In altre parole, è un'eccezione che devi essere in grado di motivare per iscritto se qualcuno te la chiede.

Cosa conviene fare adesso

  • Stabilire per prima cosa se sei nel perimetro. È una domanda su cosa vendi e a chi, non su quanto è bello il tuo sito. Vendi online a consumatori? Sei probabilmente dentro.
  • Se sei dentro, misurare dove sei rispetto al livello AA delle WCAG. Una parte si verifica in automatico, il resto richiede prove fatte da persone.
  • Documentare quello che trovi e quello che decidi. Se invochi l'onere sproporzionato, la valutazione secondo l'allegato VI serve scritta, non ricordata.
  • Sistemare partendo da ciò che blocca l'acquisto: percorso di checkout, moduli, messaggi di errore. È anche la parte che ti fa perdere clienti a prescindere dalla legge.
  • Ricontrollare nel tempo. Un aggiornamento del sito può rompere quello che avevi appena sistemato.

Un'ultima onestà, la stessa che vale per tutte le nostre guide. Qui trovi la mappa e le fonti per controllarla. Sul tuo caso specifico, su come qualificare esattamente la tua attività rispetto alle categorie del decreto, la valutazione va fatta con un professionista abilitato che guarda i tuoi contratti e i tuoi numeri.

Domande frequenti

L'European Accessibility Act si applica a tutti i siti web?

No. Il D.Lgs. 82/2022, che lo attua in Italia, ha un perimetro definito: commercio elettronico, servizi bancari per consumatori, trasporto passeggeri nella parte digitale, comunicazioni elettroniche, accesso a media audiovisivi, libri elettronici, oltre a una lista di prodotti hardware. Un sito vetrina che non vende e non rientra in quelle categorie con ogni probabilità non è soggetto agli obblighi del decreto. Restano separati e in vigore gli obblighi della legge Stanca per i soggetti che vi rientrano.

Da quando è obbligatorio in Italia?

Dal 28 giugno 2025. Il D.Lgs. 82/2022 è in vigore dal 16 luglio 2022, ma l'articolo 1 fissa i requisiti per prodotti e servizi immessi sul mercato a far data dal 28 giugno 2025. La scadenza non è futura, è già passata.

Qual è la differenza tra European Accessibility Act e legge Stanca?

Sono due regimi distinti. Il D.Lgs. 82/2022 attua la direttiva europea e riguarda gli operatori economici che offrono ai consumatori le categorie di prodotti e servizi elencate, con sanzioni da 5.000 a 40.000 euro. La legge 4/2004, all'articolo 3 comma 1-bis, riguarda i soggetti privati che offrono servizi al pubblico via sito o applicazione con fatturato medio superiore a 500 milioni di euro negli ultimi tre anni, e prevede all'articolo 9 comma 1-bis una sanzione fino al 5 per cento del fatturato applicata da AgID dopo una diffida rimasta senza risposta.

Quale standard tecnico devo rispettare?

Le Linee Guida AgID adottate in attuazione dell'articolo 21 del D.Lgs. 82/2022 fanno riferimento alla norma europea armonizzata EN 301 549 nella versione UNI CEI EN 301549:2021, corrispondente alla V3.2.1 del marzo 2021, e alle WCAG 2.1. Il livello di conformità indicato come obbligatorio è il livello AA. Per dichiarare la conformità a un livello, tutti i criteri applicabili devono essere soddisfatti.

Chi controlla il rispetto degli obblighi?

L'articolo 21 comma 1 del D.Lgs. 82/2022 attribuisce ad AgID la qualità di Autorità di vigilanza sulla conformità dei servizi indicati dal decreto. AgID ha adottato Linee Guida in attuazione di quell'articolo e ha pubblicato il 29 maggio 2026 un regolamento sulle attività di vigilanza e sul procedimento sanzionatorio.

Fonti normative

Aggiornato al 16 agosto 2026 · Quadro EAA e legge Stanca · Contenuto informativo, non parere legale

Vuoi sapere come sta il tuo sito?

Vai all'audit di accessibilità

Questo contenuto ha finalità informative e divulgative e riflette il quadro normativo alla data di ultima revisione indicata. Non costituisce parere o consulenza legale sul tuo caso specifico. Per l'inquadramento giuridico formale lavoriamo con professionisti abilitati.