Digital Omnibus e art. 4 AI Act: cosa cambia davvero

Il Digital Omnibus, cioè il Regolamento (UE) 2026/1744 in vigore dal 27 luglio 2026, ha modificato l’articolo 4 del Regolamento UE 2024/1689, noto come AI Act: l’obbligo di alfabetizzazione AI resta in capo a fornitori e deployer (aziende che usano sistemi AI in contesto professionale), ma sparisce il requisito di un livello “sufficiente” di competenza. Meno rigidità sulla soglia, più responsabilità sulla documentazione.

In sintesi

  • Il Digital Omnibus è il Regolamento (UE) 2026/1744: adottato l’8 luglio 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 24 luglio 2026, in vigore dal 27 luglio 2026. Ha modificato l’articolo 4 del Regolamento UE 2024/1689, noto come AI Act.
  • L’obbligo di garantire alfabetizzazione AI ai propri dipendenti e collaboratori rimane: non è stato eliminato.
  • È stato rimosso il requisito di raggiungere un livello “sufficiente” di competenza: il testo vigente dice che l’obbligo «non impone ai fornitori o ai deployer di garantire un livello specifico di alfabetizzazione in materia di IA per alcuna persona».
  • Senza soglia fissa, il rischio si sposta sulla capacità di dimostrare che hai fatto qualcosa di concreto e documentato.
  • L’articolo 99 dell’AI Act non elenca l’articolo 4 fra le violazioni con una multa propria: per la sola alfabetizzazione non c’è un importo dedicato. A farla rispettare sono le autorità nazionali, e la formazione mancante pesa nella valutazione di ogni altra violazione.

Cosa prevedeva l’articolo 4 prima del Digital Omnibus

L’AI Act, entrato in vigore il 1° agosto 2024 con applicazione progressiva, imponeva all’articolo 4 un obbligo preciso. Fornitori, cioè chi sviluppa sistemi AI, e deployer, cioè chi li usa in contesto professionale, dovevano adottare misure per garantire che il proprio personale raggiungesse un livello “sufficiente” di alfabetizzazione AI. Con “alfabetizzazione AI” si intende la capacità di capire cosa fa un sistema AI, come funziona nei tratti essenziali e quali rischi porta con sé.

“Sufficiente” era una parola vaga. Aveva però un peso concreto: implicava l’esistenza di una soglia da raggiungere, un risultato minimo atteso. Per un’azienda significava dover dimostrare, in caso di ispezione o contestazione, che il personale coinvolto nell’uso di strumenti AI avesse ricevuto formazione adeguata e misurabile.

Chi rientra nella categoria dei deployer? Chiunque usi un sistema AI in contesto professionale. Uno studio legale che usa un assistente AI per la ricerca giurisprudenziale. Una clinica che impiega un software di supporto alla diagnosi. Un hotel che gestisce le prenotazioni con un sistema automatizzato. Un ristorante che usa AI per ottimizzare gli ordini ai fornitori. Tutti deployer, tutti soggetti all’obbligo.

La data rilevante era il 2 agosto 2025, termine entro cui le misure di alfabetizzazione dovevano essere operative.

Cosa cambia con il Digital Omnibus

Il Digital Omnibus, il pacchetto di semplificazione normativa digitale diventato Regolamento (UE) 2026/1744, interviene sull’articolo 4 con una modifica apparentemente tecnica ma sostanziale. L’obbligo di alfabetizzazione resta. Sparisce però il riferimento a qualsiasi livello “sufficiente” di competenza.

In pratica: la legge ti dice ancora che devi fare formazione AI. Non ti dice più quanto. Nessuna soglia misurabile. Nessun monte ore minimo, nessun test da superare, nessun certificato da ottenere.

La Commissione motiva questa scelta con l’esigenza di ridurre gli oneri amministrativi sulle imprese, in linea con l’agenda di semplificazione del mandato von der Leyen bis. L’idea è che la flessibilità favorisca l’adozione dell’AI senza bloccare le realtà più piccole su adempimenti formali eccessivi.

Il problema è che la flessibilità, senza criteri, diventa ambiguità. E l’ambiguità, in un contesto sanzionatorio, si paga.

Perché l’assenza di soglia non è un regalo

Togliere la soglia non equivale a togliere l’obbligo. Equivale a spostare il problema dalla misurazione alla dimostrazione.

Finché esisteva un criterio di “sufficienza”, potevi costruire un percorso formativo calibrato su quel parametro e documentarne il raggiungimento. Con la modifica in vigore, il parametro è scomparso ma la responsabilità resta: se un tuo dipendente usa un sistema AI in modo scorretto, se si verifica un danno, se arriva un’ispezione, dovrai comunque dimostrare di aver adottato misure ragionevoli perché le persone coinvolte capissero cosa stavano usando.

Il criterio di ragionevolezza, in assenza di soglia legale, verrà riempito dalla prassi applicativa, dalle linee guida delle autorità nazionali, dalle prime decisioni sanzionatorie. Nel frattempo, chi non ha documentato nulla si trova in una posizione più esposta di chi ha fatto formazione strutturata anche sotto la vecchia formulazione.

Un esempio concreto. Un’agenzia immobiliare usa un sistema AI per stimare i valori di mercato e generare schede descrittive degli immobili. Quel sistema produce una valutazione errata che induce un acquirente a pagare un prezzo non congruo. La domanda che si pone l’autorità non è “avete superato il test di alfabetizzazione?” ma “avevate adottato misure ragionevoli perché chi usava quel sistema ne capisse i limiti?”. La risposta dipende da cosa hai messo per iscritto.

Stesso ragionamento vale per una farmacia che usa un sistema AI per la gestione delle scorte e riceve un alert automatico che la porta a ordinare quantità errate di un farmaco salvavita. O per uno studio commercialista il cui collaboratore usa un assistente AI per redigere dichiarazioni fiscali senza aver mai ricevuto indicazioni sui casi in cui il sistema sbaglia. Il danno è concreto. La documentazione è l’unico argine.

Cosa fare adesso che il testo è definitivo

Il Digital Omnibus non è più un cantiere: è il Regolamento (UE) 2026/1744 ed è in vigore dal 27 luglio 2026. Il requisito di “sufficienza” non è più nel testo dell’articolo 4, l’obbligo di alfabetizzazione sì. Non c’è nessuna attesa da usare come scusa.

Agire ora è più conveniente che aspettare. Tre mosse concrete.

Prima mossa: mappa chi usa cosa. Identifica quali strumenti AI sono già in uso nella tua azienda, chi li usa e in quale contesto. Un ecommerce che usa AI per la gestione del magazzino e la personalizzazione delle offerte ha un perimetro molto diverso da uno studio commercialista che usa AI per la redazione di documenti. La mappa serve per capire dove concentrare la formazione, evitando di fare un corso generico che non copre i casi reali.

Seconda mossa: documenta le misure adottate. Anche una sessione interna di due ore con verbale. Anche una policy d’uso degli strumenti AI firmata dai collaboratori. Anche un modulo di e-learning (formazione online tracciabile) con registrazione delle completazioni. Quello che non è scritto non esiste, né con la soglia né senza.

Terza mossa: non aspettare le linee guida nazionali. Le autorità di vigilanza settoriali emetteranno probabilmente orientamenti applicativi nei prossimi mesi. Aspettarle per iniziare significa restare senza nulla di documentato mentre l’obbligo corre. Non è una posizione comoda.

Resta il fatto che la modifica alleggerisce il requisito senza invalidare quanto già fatto. Chi ha già avviato un percorso formativo strutturato non deve ricominciare da capo. Deve solo assicurarsi che la documentazione sia completa e conservata.

Domande correlate

L’obbligo di formazione AI è stato eliminato con il Digital Omnibus?

No. Il Digital Omnibus ha rimosso il requisito di un livello “sufficiente”, non l’obbligo in sé. Fornitori e deployer di sistemi AI devono ancora adottare misure di alfabetizzazione per il proprio personale. Cambia la soglia di riferimento, non la responsabilità.

Cosa rischio se non faccio formazione AI?

L’articolo 99 dell’AI Act, che elenca le violazioni con una sanzione, non comprende l’articolo 4: per la sola alfabetizzazione non esiste una multa dedicata. Il rischio è di altro tipo e non è minore. A far rispettare l’obbligo sono le autorità nazionali, e se un sistema AI causa un danno, non aver formato chi lo usava indebolisce la posizione davanti a un’autorità come davanti a un cliente o a un dipendente.

Come dimostro di aver rispettato l’obbligo senza una soglia definita?

Con documentazione: verbali di sessioni formative, policy d’uso firmate, log di completamento di moduli e-learning, registrazioni di briefing interni. In assenza di soglia legale, il criterio diventa la ragionevolezza delle misure adottate rispetto al tipo di sistema AI usato e al contesto operativo.

Il Digital Omnibus si applica anche alle aziende italiane?

Sì. Il Regolamento UE 2024/1689 si applica direttamente in tutti gli Stati membri, Italia inclusa, senza bisogno di recepimento nazionale. Le modifiche introdotte dal Digital Omnibus hanno la stessa applicabilità diretta dal 27 luglio 2026.

Devo rifare la formazione se l’ho già fatta sotto la vecchia formulazione?

Non necessariamente. Se hai già documentato un percorso formativo strutturato, quello vale. La modifica alleggerisce il requisito, non invalida quanto già fatto. Verifica che la documentazione sia completa e conservala.


Questo contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale.

Fonti: