D.Lgs. 148/2026: cosa cambia davvero per la tua azienda
Il decreto legislativo 148/2026 modifica alcune regole operative su IVA, deducibilità delle auto aziendali e concordato preventivo biennale. Non è una riforma.
Il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 agosto 2026, modifica alcune regole operative su IVA, deducibilità delle auto aziendali e concordato preventivo biennale. Non è una riforma: è una correzione chirurgica. Ma le correzioni chirurgiche, se non le vedi arrivare, fanno male lo stesso.
In sintesi
- Il D.Lgs. 148/2026 è un decreto correttivo: non riscrive il sistema fiscale, affina norme già in vigore su IVA, auto e concordato.
- Le modifiche sull’IVA riguardano la detrazione e il momento di esigibilità: impatto diretto su chi gestisce cicli di fatturazione lunghi.
- La deducibilità delle auto aziendali viene ritoccata: percentuali e soglie cambiano, con effetti sul calcolo delle imposte 2026.
- Il concordato preventivo biennale, lo strumento con cui l’Agenzia delle Entrate propone un reddito concordato per due anni, riceve correzioni sulle condizioni di accesso e di decadenza.
- Azione immediata: verifica con il tuo consulente se hai posizioni aperte su uno di questi tre ambiti prima del 31 dicembre 2026.
IVA: il timing della detrazione è liquidità, non burocrazia
La detrazione IVA è il meccanismo con cui recuperi l’imposta pagata sugli acquisti sottraendola da quella che devi versare sulle vendite. Funziona, ma ha una finestra temporale: eserciti il diritto entro certi termini oppure lo perdi.
Il D.Lgs. 148/2026 modifica due aspetti di questo meccanismo. Il primo è il momento esatto in cui sorge il diritto alla detrazione, ovvero da quando inizia a decorrere il termine per esercitarlo. Il secondo riguarda i casi in cui quel diritto decade se non usi la detrazione nei tempi previsti.
Per molte aziende questo cambia poco. Per alcune cambia moltissimo. Dipende da quanto sono lunghi i tuoi cicli di fatturazione.
Prendi uno studio di architettura che riceve la fattura del fornitore a fine cantiere, oppure un hotel che paga le forniture alimentari trimestralmente. In entrambi i casi, una fattura ricevuta a dicembre e registrata a gennaio può finire nel periodo sbagliato se le regole sul momento di detrazione cambiano. Non è un errore contabile: è una questione di liquidità. La differenza tra recuperare l’IVA nel trimestre corrente o in quello successivo, su fatture importanti, può valere settimane di cassa.
Il decreto corregge anche le disposizioni sull’IVA per cassa, il regime che permette di versare l’imposta solo quando il cliente paga effettivamente, invece di versarla al momento dell’emissione della fattura. Chi usa questo regime deve verificare se le condizioni di accesso o i limiti di fatturato sono stati aggiornati.
Cosa fai oggi: chiedi al tuo commercialista un check sulle fatture in sospeso al 31 agosto 2026 e sui cicli di registrazione attivi. Se hai cambiato software gestionale nell’ultimo anno, verifica che i parametri di detrazione siano aggiornati al decreto. Dieci minuti di verifica ora valgono più di una rettifica a marzo.
Auto aziendali: cinque punti percentuali fanno migliaia di euro
Le auto aziendali sono da anni uno dei capitoli più sorvegliati del fisco italiano. Non è un caso: il confine tra uso aziendale e uso personale è spesso sottile, e le regole cambiano di frequente.
La deducibilità è la quota del costo del veicolo, che si tratti di acquisto, leasing o noleggio a lungo termine, che puoi sottrarre dal reddito imponibile della tua azienda. Non è una percentuale unica: cambia in base a chi usa il veicolo e come.
Tre categorie principali. Uso esclusivamente aziendale: percentuale più alta. Uso promiscuo assegnato a un dipendente, cioè il veicolo che il dipendente usa anche nel weekend: percentuale intermedia, con implicazioni anche sul fringe benefit, ovvero il compenso in natura che viene tassato in capo al lavoratore. Veicolo assegnato a un agente di commercio: categoria con regole proprie. Il D.Lgs. 148/2026 interviene su almeno una di queste fasce, e modifica anche il trattamento delle auto elettriche e delle ibride plug-in, quelle con motore sia elettrico sia termico e batteria ricaricabile da presa esterna, che negli ultimi anni hanno goduto di agevolazioni specifiche.
L’impatto concreto non è astratto. Una flotta di dieci auto in noleggio a lungo termine, con una variazione di cinque punti percentuali sulla deducibilità, sposta il carico fiscale di diverse migliaia di euro sul bilancio 2026. Un ristorante con tre furgoni per le consegne, un’impresa edile con sei pick-up, una clinica con le auto dei commerciali: tutti soggetti a questo ricalcolo. Non è un aggiustamento marginale.
Cosa fai oggi: recupera l’elenco dei veicoli aziendali con il relativo regime fiscale applicato. Confronta le percentuali usate fino ad agosto con quelle previste dal decreto. Se gestisci il parco auto tramite un operatore di noleggio, segnala la variazione normativa: potrebbe impattare anche le clausole contrattuali sul trattamento fiscale del canone.
Concordato preventivo biennale: le nuove cause di decadenza ti riguardano subito
Il concordato preventivo biennale funziona così: l’Agenzia delle Entrate ti propone un reddito predeterminato su cui pagare le imposte per due anni. Tu accetti, e da quel momento sai esattamente cosa pagherai, indipendentemente da quanto guadagnerai effettivamente. Guadagni di più? Non paghi di più. Guadagni di meno? Non paghi di meno. È uno strumento di pianificazione, non di risparmio automatico.
Il D.Lgs. 148/2026 tocca due aspetti critici di questo strumento.
Il primo sono le condizioni di accesso: chi può aderire, con quali requisiti di regolarità fiscale, e con quali soglie di debito tributario pregresso. Il secondo, più urgente per chi ha già aderito, sono le cause di decadenza. Queste sono gli eventi che fanno saltare il concordato già accettato, obbligando a ricalcolare tutto con il regime ordinario. Gli esempi classici: un accertamento fiscale, una variazione rilevante del volume d’affari, operazioni straordinarie come fusioni o cessioni di ramo d’azienda.
Resta il fatto che la domanda chiave non è teorica. Se hai aderito al concordato per il biennio in corso, devi sapere se le nuove cause di decadenza introdotte dal decreto si applicano retroattivamente al tuo accordo, oppure solo ai concordati futuri. È una distinzione che può fare la differenza tra un piano fiscale stabile e una sorpresa in fase di dichiarazione dei redditi.
Un professionista con studio associato, un imprenditore nel commercio al dettaglio, un agente immobiliare: tutti possono trovarsi in questa situazione senza saperlo.
Cosa fai oggi: se hai un concordato attivo, porta questo decreto al tuo consulente entro settembre. Chiedi esplicitamente: “Le nuove cause di decadenza si applicano al mio accordo in corso?” Non aspettare la scadenza ordinaria per scoprirlo.
Controlli e comunicazioni telematiche: aggiorna il gestionale prima che arrivi la sanzione
I decreti correttivi contengono quasi sempre anche modifiche agli strumenti di controllo dell’Agenzia delle Entrate e alle sanzioni amministrative, cioè le multe per errori o ritardi negli adempimenti. Il D.Lgs. 148/2026 non fa eccezione.
Le correzioni sui controlli riguardano le modalità di notifica degli atti fiscali e i termini entro cui puoi presentare osservazioni o ricorsi. Per chi gestisce volumi di fatturazione elevati, come un’impresa edile o un operatore della logistica con decine di fornitori, anche una modifica tecnica sui termini di risposta a un avviso di accertamento ha conseguenze operative concrete.
Il decreto modifica anche alcune disposizioni sulle comunicazioni telematiche obbligatorie. Sono i flussi di dati che le aziende trasmettono periodicamente all’Agenzia delle Entrate: liquidazioni IVA periodiche, dati delle fatture elettroniche, corrispettivi giornalieri per chi usa il registratore di cassa telematico. Se usi un software gestionale o un intermediario per questi adempimenti, quello strumento deve già essere aggiornato alle nuove specifiche tecniche. Se non lo è, il rischio non è teorico: sono sanzioni per errori formali, anche se i dati sostanziali sono corretti.
Cosa fai oggi: contatta il tuo intermediario fiscale o il fornitore del gestionale e chiedi conferma scritta che i moduli di comunicazione telematica siano aggiornati al D.Lgs. 148/2026. È una verifica rapida. Fatta adesso, evita problemi in autunno.
Domande correlate
Il D.Lgs. 148/2026 è già in vigore o ci sono date di applicazione differite?
Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 agosto 2026. Alcune disposizioni entrano in vigore immediatamente, altre hanno decorrenze specifiche indicate nel testo del decreto. Per sapere quali norme si applicano già alla tua situazione, è necessario leggere le singole disposizioni con il supporto di un consulente fiscale.
Chi ha aderito al concordato preventivo biennale deve fare qualcosa adesso?
Sì. Verifica le nuove cause di decadenza introdotte dal decreto. Se una di queste condizioni si verifica durante il biennio concordato, l’accordo decade e si torna al regime ordinario di tassazione. Meglio controllare prima che succeda, non dopo aver ricevuto la comunicazione dall’Agenzia delle Entrate.
Le modifiche sulla deducibilità auto valgono anche per i veicoli già in flotta?
Le variazioni di percentuale si applicano di norma dal periodo d’imposta in cui il decreto entra in vigore. I contratti di noleggio o leasing già in corso non cambiano nella struttura, ma il trattamento fiscale del canone può variare. Verifica con il tuo consulente come calcolare la quota deducibile per il 2026.
Un decreto correttivo può aumentare le imposte che devo pagare quest’anno?
Tecnicamente sì, se modifica percentuali di deducibilità o condizioni di accesso ad agevolazioni già utilizzate. Non è uno scenario automatico: dipende dalla tua situazione specifica. La verifica preventiva con il commercialista è l’unico modo per saperlo con certezza prima della chiusura fiscale.
Fonti:
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 “Disposizioni integrative e correttive in materia fiscale”, pubblicato l’11 agosto 2026 — https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/08/11/26G00169/sg (accesso agosto 2026)
