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Concordato preventivo biennale: le modifiche di agosto 2026

Il D.Lgs. 148/2026 modifica le condizioni del concordato preventivo biennale. Chi deve aderire nel biennio 2025-2026 deve aggiornare i calcoli di convenienza.

Il D.Lgs. 148 del 7 agosto 2026 modifica le condizioni del concordato preventivo biennale proprio a ridosso della finestra di adesione. Chi non ha ancora firmato deve rileggere le regole aggiornate prima di decidere: alcune variabili di convenienza sono cambiate.

In sintesi

  • Il decreto legislativo 148/2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 agosto 2026, introduce disposizioni integrative e correttive che toccano direttamente il concordato preventivo biennale.
  • La finestra di adesione si sovrappone all’entrata in vigore delle nuove norme: chi decide senza leggere il testo aggiornato rischia di calcolare la convenienza su basi superate.
  • Il concordato preventivo biennale permette di concordare in anticipo con il Fisco il reddito imponibile per due anni, bloccando accertamenti su quella base.
  • Le modifiche riguardano tre aree precise: condizioni di accesso, criteri di calcolo della proposta, cause di decadenza.
  • La decisione resta interamente in capo all’imprenditore e al suo commercialista: nessun automatismo indica se conviene o meno.

Cosa contiene il D.Lgs. 148/2026 e perché arriva adesso

Il decreto legislativo 148 del 7 agosto 2026 fa parte della stagione di correzione della riforma fiscale avviata con la delega del 2023. Non è una novità isolata. Il Governo ha già pubblicato diversi decreti correttivi su materie diverse, e questo si concentra su aspetti che la prima stesura aveva lasciato aperti o che la pratica applicativa aveva reso problematici.

Il punto critico è il timing. La Gazzetta Ufficiale pubblica il decreto l’11 agosto, in piena estate, mentre la finestra per aderire al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026 è ancora aperta. Chi aveva già fatto i calcoli con le regole precedenti si trova a dover rifare il punto.

Non è un problema teorico. Pensa a un titolare di uno studio di consulenza che a luglio aveva simulato la convenienza, trovato un vantaggio netto e pianificato l’adesione per settembre: con le modifiche di agosto, quella simulazione potrebbe non reggere più. Stesso discorso per il responsabile amministrativo di un’impresa commerciale o per un operatore nel settore immobiliare. Il file con la simulazione va aggiornato prima di firmare qualsiasi cosa.

La fonte primaria è la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, che riporta il testo integrale del decreto. Prima di agire, è il testo che conta, non i commenti di seconda mano.


Il meccanismo di base, per chi non lo conosce

Il concordato preventivo biennale è uno strumento introdotto dalla riforma fiscale per i contribuenti che applicano gli ISA, ovvero gli indici sintetici di affidabilità fiscale, un sistema di punteggi con cui l’Agenzia delle Entrate valuta la coerenza dei ricavi dichiarati rispetto al settore di appartenenza. In pratica: il Fisco assegna un voto alla tua attività in base a quanto i tuoi numeri sembrano credibili per il tuo settore.

La logica dello strumento è semplice. L’Agenzia delle Entrate propone un reddito imponibile per i due anni successivi. Se accetti, paghi le imposte su quella cifra per due anni e, su quella stessa base, non subisci accertamenti. Se il reddito reale risulta più alto del concordato, ci guadagni. Se risulta più basso, hai pagato di più senza correttivi.

Funziona bene per chi ha redditività stabile o crescente e vuole certezza fiscale. Un hotel con clientela ricorrente e occupazione prevedibile, per esempio, può trovare vantaggio nel bloccare il reddito imponibile e dormire sonni tranquilli per due anni. Funziona male per chi prevede un calo di fatturato, per chi opera in settori ciclici, o per chi ha in programma investimenti che abbassano il reddito nel breve periodo. Un ristorante che sta aprendo un secondo locale e prevede costi straordinari nel 2026 ha un profilo completamente diverso.

Le modifiche del D.Lgs. 148/2026 intervengono su tre aree: chi può accedere, come viene calcolata la proposta, quando si decade dall’accordo già firmato. Sono esattamente le tre leve che determinano la convenienza.


Le tre aree di modifica che spostano il punto di equilibrio

Condizioni di accesso. Il correttivo interviene sui requisiti soggettivi e oggettivi per accedere al concordato. Alcune situazioni prima escluse potrebbero ora rientrare, e viceversa. Per un imprenditore che aveva già verificato di avere i requisiti con le vecchie regole, il primo passo è ricontrollare la propria posizione con il testo aggiornato. Non basta ricordare cosa valeva prima.

Criteri di calcolo della proposta. La proposta dell’Agenzia delle Entrate non è un numero fisso. Si basa su algoritmi che tengono conto del punteggio ISA, del settore, della dimensione dell’attività e di altri parametri. Se il correttivo modifica il peso di alcune variabili, la proposta che riceve oggi uno studio medico con tre professionisti o un negozio di abbigliamento con due punti vendita può essere diversa da quella che avrebbe ricevuto prima di agosto. Questo sposta il punto di pareggio tra adesione e non adesione: una convenienza netta di ieri potrebbe diventare indifferenza oggi, o viceversa.

Cause di decadenza. La decadenza è il meccanismo per cui, se accade qualcosa di rilevante durante il biennio, l’accordo decade e il contribuente torna nella situazione ordinaria. Gli eventi rilevanti includono, tipicamente, un aumento di reddito superiore a una certa soglia, modifiche strutturali all’attività, certi eventi straordinari. Il correttivo modifica alcune di queste cause. Per chi ha in programma operazioni straordinarie nei prossimi 24 mesi, questo punto è critico. Una cessione di ramo d’azienda, una fusione, l’ingresso di nuovi soci: una causa di decadenza che prima non scattava potrebbe ora scattare, o viceversa. Cambia tutto il giudizio di convenienza.


Come leggere la convenienza dopo le modifiche

La convenienza si calcola confrontando due scenari. Da un lato, quanto si paga aderendo, cioè l’imposta sul reddito concordato. Dall’altro, quanto si pagherebbe non aderendo, cioè l’imposta sul reddito reale con il rischio di accertamento. Le modifiche del D.Lgs. 148/2026 spostano i termini di questo confronto su almeno due dei tre fronti descritti.

Il commercialista o il consulente fiscale deve quindi fare quattro cose. Prima: scaricare e leggere il testo del decreto dalla Gazzetta Ufficiale, non affidarsi a sintesi di terzi per le decisioni operative. Seconda: aggiornare la simulazione di convenienza con i nuovi parametri. Terza: valutare le cause di decadenza rispetto al piano aziendale dei prossimi 24 mesi. Quarta: considerare il profilo di rischio specifico dell’attività.

Qui non esiste una risposta valida per tutti. Due cliniche odontoiatriche dello stesso comune, con lo stesso fatturato, possono avere convenienza opposta: una ha costi fissi stabili e nessuna operazione straordinaria in vista, l’altra sta acquistando nuove attrezzature e prevede un calo temporaneo di margine. Stessa categoria ISA, giudizio opposto.


Cosa fare prima della scadenza della finestra di adesione

Il rischio concreto in questa fase è la fretta. La finestra di adesione ha una scadenza, il decreto è arrivato in agosto, e agosto non è il mese migliore per raggiungere il proprio consulente con urgenza. Resta il fatto che chi ha già programmato l’adesione sulla base di calcoli precedenti deve fermarsi un momento prima di inviare qualsiasi documentazione.

Le azioni concrete, nell’ordine.

Verificare con il proprio commercialista se le modifiche del D.Lgs. 148/2026 cambiano i requisiti di accesso per la propria posizione specifica. Non è una verifica che si fa in autonomia: richiede lettura del testo normativo applicata alla situazione concreta.

Richiedere una simulazione aggiornata che incorpori i nuovi criteri di calcolo della proposta. Se il consulente non ha ancora letto il decreto, è lecito chiedergli quando lo farà e quando avrà la simulazione pronta. Non è una domanda scortese.

Mettere sul tavolo il piano aziendale per i prossimi 24 mesi e verificare se ci sono eventi che potrebbero far scattare le cause di decadenza modificate. Un’operazione straordinaria pianificata per il 2027 potrebbe cambiare completamente il giudizio di convenienza già oggi.

Non aderire per inerzia perché si era già deciso di farlo. Non rinunciare per paura del cambiamento. Entrambe sono decisioni prese senza informazioni aggiornate, e in materia fiscale costano.


Domande correlate

Il D.Lgs. 148/2026 annulla le adesioni già firmate?

Le modifiche correttive si applicano alle nuove adesioni e ai bienni non ancora perfezionati. Chi ha già firmato un accordo per il biennio precedente deve verificare se le nuove cause di decadenza hanno effetto retroattivo: è un punto da chiarire con il proprio consulente fiscale sul testo del decreto, non su sintesi di terzi.

Chi non applica gli ISA può aderire al concordato preventivo biennale?

No. Il concordato preventivo biennale è riservato ai contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). Forfettari e soggetti esclusi dagli ISA seguono regole diverse o non hanno accesso allo strumento.

Cosa succede se il reddito reale scende sotto quello concordato?

L’imprenditore paga comunque le imposte sul reddito concordato, salvo che scattino cause di decadenza previste dalla norma. È il principale rischio dello strumento per chi prevede un calo di attività nei due anni successivi all’adesione.

Entro quando scade la finestra di adesione per il biennio 2025-2026?

Le scadenze dipendono dal calendario fiscale e da eventuali proroghe successive. Il riferimento aggiornato è l’Agenzia delle Entrate e il testo del D.Lgs. 148/2026. Verificare con il proprio commercialista la data limite effettiva dopo le modifiche correttive.


Fonti: