AI Literacy: la Commissione UE chiarisce l’art. 4

Il 13 maggio 2025 la Commissione Europea ha pubblicato le prime FAQ ufficiali sull’articolo 4 del Regolamento UE 2024/1689, meglio noto come AI Act, dedicato all’obbligo di alfabetizzazione in materia di intelligenza artificiale. Per la prima volta esiste un documento operativo che spiega quanta competenza AI serva davvero e chi è tenuto a costruirla.

In sintesi

  • La Commissione Europea ha pubblicato il 13 maggio 2025 le FAQ ufficiali sull’art. 4 del Regolamento UE 2024/1689 (AI Act), primo documento operativo sull’obbligo di alfabetizzazione AI.
  • L’obbligo riguarda i fornitori e i deployer, ovvero le aziende che mettono in uso sistemi di intelligenza artificiale: non solo chi li produce, ma chi li adotta nel proprio lavoro quotidiano.
  • La competenza richiesta non è un corso standard uguale per tutti: dipende dal ruolo, dal contesto e dal tipo di sistema AI utilizzato. Il Digital Omnibus ha poi tolto dall’art. 4 la soglia del “livello sufficiente” e ha lasciato in piedi proprio questo criterio di proporzionalità.
  • Le FAQ non hanno forza di legge, ma rappresentano l’interpretazione autentica della Commissione e costituiscono oggi il riferimento più solido disponibile per costruire un programma di formazione documentabile.
  • Chi non si adegua non rischia una multa dedicata: l’art. 99 del Reg. UE 2024/1689 non elenca l’art. 4. Rischia però che la formazione mancante pesi su ogni altra contestazione.

Cosa dice l’art. 4 e perché ora è diverso

L’articolo 4 del Regolamento UE 2024/1689, in vigore dal 2 agosto 2024 con applicazione progressiva, impone ai fornitori e ai deployer, cioè alle aziende che mettono in uso sistemi AI nel proprio contesto operativo, di promuovere l’alfabetizzazione del personale in materia di intelligenza artificiale. Il testo oggi vigente, riscritto dal Digital Omnibus, non impone un livello specifico per alcuna persona. Tradotto: chi usa strumenti AI in azienda deve capire abbastanza di quello che sta usando, e quanto sia abbastanza lo decide chi guida l’azienda.

Fino al 13 maggio 2025, però, “livello sufficiente” era una formula vuota. Nessun documento ufficiale spiegava come misurarla, chi dovesse formare chi, o come dimostrare di averlo fatto. Le aziende si muovevano su interpretazioni di studi legali, linee guida di associazioni di categoria, o più spesso nel vuoto.

Le FAQ colmano questo vuoto in modo concreto. Non sono una direttiva né un regolamento delegato. Non hanno forza normativa autonoma. Sono però l’interpretazione autentica dell’organo che ha redatto il testo originale, e in caso di contestazione da parte di un’autorità di vigilanza nazionale rappresentano il riferimento più autorevole oggi disponibile.

Pensiamo a una clinica privata che usa un sistema di supporto alla diagnosi basato su AI, o a un e-commerce che filtra automaticamente le recensioni con un algoritmo, o a uno studio legale che usa uno strumento di analisi contrattuale automatizzata. Per ognuna di queste realtà, questo documento è il punto di partenza per costruire un programma di formazione che regga a un controllo.

Chi è obbligato: fornitori, deployer e la distinzione che conta

Le FAQ chiariscono una distinzione che molte aziende tendono a ignorare. Da un lato ci sono i fornitori, in inglese provider (chi sviluppa o immette sul mercato un sistema AI). Dall’altro i deployer (chi lo mette in uso nel proprio contesto operativo, senza averlo sviluppato). Per capire se la tua azienda è l’una, l’altra o entrambe, la guida sulla distinzione fornitore-deployer aiuta a fare chiarezza prima di procedere.

L’obbligo di alfabetizzazione ricade su entrambe le figure, ma con contenuti diversi. Un hotel che usa un sistema di gestione delle prenotazioni basato su AI non sviluppa nulla: è deployer. Deve comunque garantire che il personale di front office, il revenue manager e chi supervisiona le decisioni del sistema abbiano una comprensione adeguata di come funziona, dei suoi limiti e dei rischi che comporta.

Questo è il punto operativo più rilevante. Non basta comprare un software con la dicitura “AI” e far firmare una liberatoria al personale. L’obbligo riguarda la comprensione effettiva del sistema da parte delle persone che lo usano o che ne supervisionano l’output, cioè i risultati prodotti dal sistema.

Quanta alfabetizzazione serve, nella pratica

Le FAQ introducono un principio di proporzionalità. L’alfabetizzazione AI richiesta non è uguale per tutti. Non è lo stesso per un receptionist che usa un chatbot (assistente virtuale testuale automatico) e per un responsabile HR che usa un sistema di selezione automatica dei curricula.

Tre variabili guidano la valutazione.

Il ruolo della persona nel processo. Chi prende decisioni finali sulla base dell’output del sistema AI ha bisogno di una comprensione più profonda rispetto a chi usa lo strumento in modo esecutivo. Il medico di una clinica che valida la diagnosi suggerita dal software non può essere trattato come l’operatore amministrativo che carica i dati del paziente.

Il tipo di sistema AI e il suo livello di rischio. L’AI Act classifica i sistemi AI in categorie di rischio. Un sistema ad alto rischio, come quelli usati in ambito medico, creditizio o di selezione del personale, richiede una formazione più strutturata e documentata rispetto a uno strumento a rischio minimo. Un ristorante che usa un algoritmo per prevedere i coperti della settimana è in una categoria diversa rispetto a una banca che usa un sistema per valutare l’affidabilità creditizia.

Il contesto organizzativo, incluse le dimensioni aziendali. Le FAQ riconoscono esplicitamente che un’impresa con cinquanta dipendenti non può essere trattata come un gruppo multinazionale. La proporzionalità tiene conto delle risorse disponibili.

Questa proporzionalità è una buona notizia per le PMI italiane. Non è però un’esenzione. La formazione deve essere calibrata, non assente.

Come documentare la formazione: il nodo pratico

Le FAQ non prescrivono un formato specifico per la documentazione. Indicano però che il deployer deve essere in grado di dimostrare, se richiesto dall’autorità di vigilanza nazionale, di aver adottato misure concrete e documentate.

Cosa significa nella pratica. Un’azienda deve avere evidenza scritta di: chi ha ricevuto quale formazione, su quale sistema AI, con quale contenuto, in quale data. Non serve un sistema informatico sofisticato. Serve un registro, anche semplice, che mostri un processo deliberato e non improvvisato.

Uno studio legale che usa un sistema di analisi automatica dei contratti, ad esempio, dovrebbe documentare che i propri collaboratori hanno ricevuto una formazione specifica su come interpretare l’output del sistema, quali sono i suoi margini di errore e quando è necessario un controllo umano indipendente. Questa documentazione, costruita oggi, vale come presidio in caso di contestazione futura. Per capire come strutturarla in modo verificabile, la guida su come dimostrare la formazione AI offre un riferimento operativo.

Cosa fare oggi: tre passi concreti

Le FAQ della Commissione non fissano scadenze aggiuntive rispetto a quelle già previste dall’AI Act. L’obbligo è applicabile da agosto 2024 per i fornitori e progressivamente per i deployer. Aspettare non è una strategia.

Primo passo: censire i sistemi AI in uso. Quali strumenti basati su intelligenza artificiale usa la tua azienda oggi? Includere quelli integrati in software gestionali, piattaforme di marketing, strumenti di analisi dati. Molte aziende scoprono di usare più sistemi AI di quanti credano: un e-commerce che usa un motore di raccomandazione prodotti, un hotel che usa un sistema di dynamic pricing (tariffazione automatica in tempo reale), uno studio che usa uno strumento di ricerca giurisprudenziale automatizzata.

Secondo passo: classificare il rischio di ciascun sistema. Non tutti richiedono lo stesso livello di formazione. Un sistema di raccomandazione prodotti ha un profilo di rischio diverso da un sistema che supporta decisioni su credito o salute. La classificazione guida la proporzionalità della formazione.

Terzo passo: costruire un programma di formazione proporzionato e documentarlo. Non deve essere un corso universitario. Deve essere adeguato al ruolo, al sistema e al rischio, e deve lasciare traccia scritta. Una sessione di due ore con un registro di presenze e un sommario dei contenuti trattati è già un punto di partenza solido.


Domande correlate

Le FAQ della Commissione sono vincolanti per le aziende?

No, le FAQ non hanno forza di legge autonoma. Rappresentano però l’interpretazione ufficiale della Commissione Europea sul testo del Regolamento UE 2024/1689 e costituiscono oggi il riferimento più autorevole disponibile per costruire e difendere un programma di formazione in caso di controllo.

Quali aziende sono soggette all’obbligo di alfabetizzazione AI dell’art. 4?

L’obbligo riguarda sia i fornitori, cioè chi sviluppa sistemi AI, sia i deployer, cioè chi li mette in uso nel proprio contesto operativo. Questo include la grande maggioranza delle aziende che usano strumenti AI nei processi interni, indipendentemente dal settore.

Esiste una sanzione specifica per chi non rispetta l’art. 4 sull’alfabetizzazione AI?

No. L’art. 99 del Reg. UE 2024/1689 elenca le violazioni sanzionabili e l’art. 4 non è nell’elenco: per la sola alfabetizzazione non c’è un importo dedicato. A farlo rispettare sono le autorità nazionali di vigilanza, e l’assenza di formazione documentata pesa nella valutazione di ogni altra violazione contestata.

Quanto deve durare la formazione AI per essere considerata sufficiente?

Le FAQ non fissano una durata minima. Il criterio è la proporzionalità rispetto al ruolo, al sistema AI usato e al suo livello di rischio. Una formazione breve ma documentata e mirata vale più di un corso lungo non pertinente al contesto lavorativo specifico.

Chi deve fare la formazione in un’azienda che usa un software AI acquistato da terzi?

Il personale che usa il sistema, chi ne supervisiona l’output e chi prende decisioni basandosi sui suoi risultati. La responsabilità di garantire questa formazione ricade sul deployer, cioè sull’azienda che ha adottato lo strumento, non sul fornitore del software.


Fonti:


Non costituisce parere legale.