Obbligo pubblicazione prezzi riparazione online da luglio
Dal 31 luglio 2025 le imprese con beni soggetti alla direttiva UE 2024/1799 devono pubblicare i prezzi indicativi delle riparazioni più comuni online. È un obbligo.
Dal 31 luglio 2025 le imprese che vendono beni soggetti alla direttiva UE 2024/1799 sul diritto alla riparazione devono pubblicare sul proprio sito i prezzi indicativi delle riparazioni più comuni. Non è una raccomandazione. È un obbligo.
In sintesi
- Dal 31 luglio 2025 è operativo l’obbligo di pubblicare prezzi indicativi delle riparazioni più comuni su una pagina ad accesso gratuito, senza registrazione.
- I prezzi dei pezzi di ricambio non possono essere fissati in modo da rendere la riparazione antieconomica rispetto all’acquisto di un prodotto nuovo.
- I produttori non possono usare clausole contrattuali, componenti hardware o aggiornamenti software per bloccare la riparazione, salvo motivi legittimi documentati.
- Le categorie coperte includono elettrodomestici, smartphone, tablet, biciclette elettriche e articoli tessili, con possibilità di estensione progressiva.
- Il primo passo concreto è assegnare in azienda la responsabilità di raccogliere, strutturare e pubblicare i prezzi, poi allineare il team di supporto.
Cosa prevede la direttiva e a chi si applica
La direttiva UE 2024/1799 introduce obblighi precisi per produttori e venditori di beni fisici in categorie specifiche: lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, televisori, smartphone, tablet, biciclette elettriche, articoli di abbigliamento. L’elenco può ampliarsi con atti delegati della Commissione europea nei prossimi anni. Gli Stati membri hanno tempo fino a luglio 2026 per il recepimento completo, ma alcune disposizioni, tra cui la pubblicazione dei prezzi, sono già operative.
Il punto di partenza non è il reparto legale. È il sito web.
La direttiva richiede che i prezzi indicativi per le riparazioni più frequenti siano pubblicati su una pagina accessibile gratuitamente, senza che il consumatore debba creare un account, compilare un modulo o chiamare un numero verde per ottenerli. Un’azienda che vende elettrodomestici con un proprio servizio di assistenza, ad esempio, deve rendere visibile a chiunque il costo indicativo per la sostituzione di una pompa di scarico o di un display rotto. Non basta scrivere “preventivo su richiesta”.
Chi non si adegua espone l’azienda a contestazioni da parte dei consumatori e delle autorità nazionali. In Italia, le violazioni delle norme a tutela dei consumatori sono gestite dall’AGCM, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che può comminare sanzioni amministrative e richiedere la cessazione delle pratiche non conformi.
Perché l’obbligo di trasparenza cambia la comunicazione post-vendita
Fino a ieri molte imprese trattavano i prezzi di riparazione come informazione riservata, da comunicare solo dopo che il cliente aveva portato il prodotto in assistenza. Comprensibile dal punto di vista commerciale. Non più compatibile con la normativa.
L’impatto operativo tocca tre fronti.
Il sito web deve aggiornarsi con una sezione dedicata, strutturata e mantenuta nel tempo. Il team di supporto, le persone che rispondono a telefono, email o chat (canale di comunicazione testuale in tempo reale), deve sapere dove indirizzare il cliente ed essere allineato sui prezzi pubblicati. Se la pagina del sito indica che la riparazione dello schermo di un tablet costa tra 80 e 120 euro e l’operatore al telefono cita cifre diverse senza spiegazione, si crea un problema di credibilità prima ancora che di conformità. I prezzi dei pezzi di ricambio, infine, non possono essere fissati in modo da rendere la riparazione economicamente insensata rispetto all’acquisto di un prodotto nuovo: la direttiva lo vieta esplicitamente.
Pensa a un negozio di elettronica con laboratorio interno a Milano. Fino a luglio 2025 poteva gestire i prezzi a voce, intervento per intervento. Oggi deve costruire una lista aggiornata degli interventi standard con i relativi prezzi indicativi e pubblicarla in modo che sia trovabile anche da chi non è ancora cliente, anche da chi sta solo valutando se riparare o sostituire.
Il divieto di ostacolare la riparazione: hardware, software, contratti
Accanto all’obbligo di trasparenza, la direttiva introduce un divieto che tocca le scelte di prodotto e di assistenza tecnica. I produttori non possono usare clausole contrattuali, componenti hardware (la parte fisica del dispositivo), o soluzioni software (i programmi che lo fanno funzionare) per impedire che un prodotto venga riparato, salvo motivi legittimi e oggettivi documentati.
In termini pratici: se un dispositivo è progettato in modo che la sostituzione della batteria richieda strumenti proprietari disponibili solo ai centri autorizzati, e questa scelta non ha una giustificazione tecnica o di sicurezza, siamo in un’area di rischio. Lo stesso vale per aggiornamenti software che degradano le prestazioni dei componenti di terze parti, o per garanzie che decadono automaticamente in caso di riparazione presso un tecnico non autorizzato.
Resta il fatto che molte aziende hanno contratti di garanzia con clausole scritte anni fa, in un contesto normativo diverso. Frasi come “la garanzia decade se il prodotto viene aperto da terzi” devono essere verificate con attenzione. Alcune potrebbero non essere più sostenibili nella forma attuale, non per paura delle sanzioni, ma perché espongono l’azienda a contestazioni difficili da gestire.
Come strutturare la pagina dei prezzi indicativi
La pagina che pubblichi non deve essere un documento legale. Deve essere utile al consumatore che sta valutando se far riparare un prodotto o comprarne uno nuovo.
Organizza i prezzi per categoria di intervento, non per modello specifico se i modelli sono molti. “Sostituzione display smartphone fascia media: 70-130 euro” è più utile di una tabella con cento righe che nessuno legge. Indica chiaramente che si tratta di prezzi indicativi e che il preventivo definitivo viene fornito dopo la diagnosi del prodotto: la direttiva non richiede prezzi fissi, richiede prezzi indicativi. Specifica se il prezzo include o esclude manodopera, pezzi di ricambio, IVA. La trasparenza deve essere reale, non solo formale.
Aggiorna la pagina quando cambiano i costi. Una pagina con prezzi fermi al 2023 su un sito che nel 2025 applica tariffe diverse non è conforme. Non è nemmeno utile.
Rendi la pagina trovabile: un link nel footer (la sezione in fondo a ogni pagina del sito), nella sezione assistenza e nella pagina prodotto è il minimo indispensabile. Se il cliente deve cercare a lungo, la pagina di fatto non esiste.
Cosa fare oggi nel concreto
Il primo passo non richiede un investimento significativo. Richiede una decisione: assegnare la responsabilità.
Qualcuno in azienda deve essere incaricato di raccogliere i dati sui prezzi di riparazione, strutturarli in formato pubblicabile e mantenerli aggiornati. Non è un progetto da sei mesi. È un foglio di calcolo, una pagina web, un processo di revisione periodica.
Se hai un servizio di assistenza interno, parti dagli interventi più richiesti negli ultimi dodici mesi. Probabilmente sono venti o trenta tipologie che coprono l’ottanta per cento dei casi. Quelli sono i prezzi da pubblicare per primi. Se lavori con centri di assistenza esterni o autorizzati, contattali per ottenere le loro tariffe indicative e verifica se puoi pubblicarle o se devi costruire una tua griglia autonoma.
Allinea poi il team di supporto. Chi risponde ai clienti deve sapere che la pagina esiste, dove si trova e come funziona. Se un cliente chiama chiedendo quanto costa riparare un prodotto, la risposta corretta non è “le faccio sapere”. È “trova i prezzi indicativi su questa pagina, poi se vuole procedere le facciamo un preventivo preciso dopo la diagnosi”. Una risposta del genere non solo è conforme alla normativa, è anche più efficace commercialmente: riduce l’attrito, costruisce fiducia, accelera la decisione del cliente.
Fai infine verificare i contratti di garanzia da un legale con esperienza in diritto dei consumatori. Non per paura, ma per sapere dove sei esposto e cosa eventualmente correggere prima che qualcuno te lo faccia notare.
Domande correlate
Quali prodotti rientrano nell’obbligo di pubblicare i prezzi di riparazione?
La direttiva copre principalmente elettrodomestici come lavatrici, lavastoviglie e frigoriferi, dispositivi elettronici come smartphone, tablet e televisori, biciclette elettriche e articoli tessili. L’elenco può ampliarsi con atti delegati della Commissione europea nei prossimi anni.
I prezzi indicativi pubblicati sono vincolanti per l’azienda?
No. La direttiva richiede prezzi indicativi, non preventivi fissi. L’azienda può fornire un prezzo definitivo dopo la diagnosi del prodotto. È però necessario che lo scarto tra prezzo indicativo e preventivo finale sia spiegabile e non sistematicamente molto superiore.
La pagina dei prezzi deve essere accessibile senza registrazione?
Sì. La direttiva richiede accesso gratuito ai consumatori. Richiedere la creazione di un account o l’inserimento di dati personali per visualizzare i prezzi non è compatibile con questo requisito.
Un centro di assistenza autorizzato deve pubblicare i prezzi o basta il produttore?
La direttiva si rivolge principalmente ai produttori. Se il centro di assistenza opera anche come venditore o ha obblighi contrattuali con il produttore, è opportuno verificare la propria posizione con un consulente legale prima di assumere che l’obbligo non riguardi anche lui.
Cosa rischia chi non pubblica i prezzi indicativi?
Le sanzioni sono definite dagli Stati membri in fase di recepimento. In Italia, l’AGCM, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, può comminare sanzioni amministrative e richiedere la cessazione delle pratiche non conformi.
Fonti:
- https://axevera.com/2026/08/05/le-nuove-regole-ue-sul-diritto-alla-riparazione-cosa-devono-sapere-le-aziende/ (accesso settembre 2026)
- https://esgnews.it/regulator/diritto-alla-riparazione-dal-31-luglio-al-via-le-nuove-regole-ue-cosa-cambia-per-consumatori-e-imprese/ (accesso settembre 2026)
- Direttiva UE 2024/1799 del Parlamento Europeo e del Consiglio: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32024L1799 (accesso settembre 2026)
