European Accessibility Act: sei in regola dal 28 giugno?
Dal 28 giugno 2025 l'European Accessibility Act è in vigore: prodotti e servizi digitali venduti in Europa devono rispettare i requisiti di accessibilità o rischiano sanzioni.
Dal 28 giugno 2025, la direttiva europea sull’accessibilità dei prodotti e servizi digitali è esigibile. Non è una scadenza che si avvicina. È passata.
In sintesi
- La direttiva UE 2019/882, recepita in Italia dal D.Lgs. 82/2022, impone requisiti di accessibilità per prodotti e servizi digitali rivolti ai consumatori europei con scadenza 28 giugno 2025.
- Rientrano nell’obbligo: siti e-commerce, app mobile, servizi bancari online, terminali di pagamento, reader di e-book, servizi di trasporto passeggeri digitali.
- Le sanzioni variano per Stato membro: in Italia le autorità competenti possono comminare sanzioni amministrative e ordinare il ritiro dal mercato.
- Le microimprese sotto i 10 dipendenti e 2 milioni di euro di fatturato sono esentate solo se erogano servizi, non se vendono prodotti hardware o software.
- Il punto di partenza pratico è un audit basato sulle WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines, le linee guida internazionali per l’accessibilità dei contenuti web) al livello AA.
Cosa prevede la direttiva e chi è obbligato
La direttiva UE 2019/882, nota come EAA (European Accessibility Act, in italiano Legge europea sull’accessibilità), è entrata in vigore in Italia attraverso il D.Lgs. 82/2022. L’obiettivo è preciso: garantire che persone con disabilità visive, uditive, motorie o cognitive possano usare gli stessi prodotti digitali di chiunque altro, senza barriere.
L’ambito è più ampio di quanto molti si aspettino. Rientrano nella direttiva i siti di e-commerce che vendono prodotti o servizi ai consumatori, le app bancarie e i servizi di home banking, le piattaforme di streaming con contenuti audiovisivi, i terminali di pagamento fisici, i reader di e-book con il relativo software, i servizi di trasporto passeggeri con interfacce digitali, inclusi check-in self-service e biglietterie online.
Se gestisci un negozio online, una piattaforma SaaS (Software as a Service, in italiano software come servizio: un programma che si usa via browser o app, senza installarlo sul proprio computer) rivolta ai consumatori, o un’app di prenotazione per una struttura ricettiva, la direttiva si applica a te oggi.
Il 28 giugno 2025 non era una data di preparazione. Era la data in cui l’obbligo è diventato esigibile: le autorità nazionali possono già verificare, richiedere adeguamenti, sanzionare.
Cosa significa accessibile in pratica
“Accessibile” non è un concetto vago. Le WCAG 2.1, pubblicate dal W3C (World Wide Web Consortium, il consorzio internazionale che definisce gli standard tecnici del web), definiscono quattro principi fondamentali: il contenuto deve essere percepibile, utilizzabile, comprensibile e robusto. Al livello AA, quello richiesto dalla direttiva, questi principi si traducono in requisiti tecnici molto concreti.
Qualche esempio. Un pulsante “Aggiungi al carrello” che esiste solo come icona, senza testo alternativo, è invisibile a un utente non vedente che usa uno screen reader (lettore di schermo: software che legge ad alta voce il contenuto dello schermo, usato da persone con disabilità visive). Un modulo di registrazione che segnala un errore solo cambiando colore, senza descrivere l’errore in testo, è inaccessibile a chi ha una disabilità cromatica. Un video senza sottotitoli esclude chi ha una disabilità uditiva.
Casi concreti, non teorici. Un hotel con prenotazione online: se il calendario di selezione delle date non è navigabile da tastiera, un utente con disabilità motoria che non usa il mouse non può completare la prenotazione, e prenota altrove. Uno studio commercialista con portale clienti: se i PDF caricati non sono strutturati con tag semantici corretti, uno screen reader li legge come sequenza casuale di caratteri, non come documento. Secondo i dati Eurostat, circa 87 milioni di persone nell’Unione Europea vivono con una qualche forma di disabilità. Sono clienti reali, non un caso limite.
L’impatto operativo per chi vende digitale
Il rischio non è solo la sanzione. Un prodotto non accessibile espone l’azienda su tre fronti distinti.
Il primo è regolatorio. In Italia, il MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) vigila sui prodotti, mentre le autorità di settore coprono i servizi. Possono avviare ispezioni, richiedere adeguamenti e, in caso di inottemperanza, applicare sanzioni amministrative o ordinare il ritiro dal mercato. Non è un rischio astratto.
Il secondo è commerciale. Le piattaforme di distribuzione, dagli app store ai marketplace, stanno aggiornando i propri requisiti di ammissione. Un’app non conforme rischia di non essere accettata o di essere rimossa. Per un e-commerce che genera il 60% delle vendite tramite app mobile, questo scenario non è un inconveniente: è un’interruzione di business.
Il terzo è reputazionale. Le associazioni che rappresentano persone con disabilità hanno già avviato azioni legali in altri Paesi europei contro prodotti non conformi. Questo fronte si aprirà anche in Italia.
Dove si trovano le esenzioni e i margini di flessibilità
Le esenzioni esistono, ma vanno lette con precisione. Le microimprese che erogano solo servizi, con meno di 10 dipendenti e fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro, sono esentate dall’obbligo di conformità per i servizi. Non per i prodotti hardware o software.
Esiste poi la clausola di “onere sproporzionato”: un operatore può documentare che l’adeguamento richiederebbe risorse eccessive rispetto alle proprie dimensioni. Non è un’esenzione automatica. È una procedura formale: va documentata, motivata e comunicata all’autorità competente. Una piccola agenzia immobiliare con sito vetrina e tre dipendenti potrebbe invocarla in modo legittimo; un e-commerce con catalogo da 10.000 prodotti, molto meno.
Resta il fatto che la direttiva prevede un periodo transitorio per i contratti di servizio già in essere prima del 28 giugno 2025: questi hanno tempo fino al 28 giugno 2030 per adeguarsi, a condizione che i servizi non vengano modificati nel frattempo. Se aggiorni il servizio, il periodo transitorio decade immediatamente.
Cosa fare oggi: i tre passi immediati
Il punto di partenza non è riscrivere tutto il codice. È capire dove sei.
Audit automatico. Strumenti come WAVE (Web Accessibility Evaluation Tool, strumento gratuito di valutazione dell’accessibilità web) o Axe permettono una prima scansione del sito o dell’app in meno di un’ora. Identificano errori evidenti: immagini senza testo alternativo, contrasti insufficienti, struttura dei titoli assente o disordinata. Non sostituiscono un audit professionale, ma danno subito un quadro realistico. Un ristorante con sito di prenotazione può farlo oggi, senza budget.
Test con tastiera. Apri il tuo sito. Chiudi il mouse. Naviga usando solo Tab, Invio e le frecce direzionali. Se non riesci a raggiungere tutti i contenuti e completare le funzioni principali, hai un problema di accessibilità che un utente con disabilità motoria incontra ogni giorno sul tuo prodotto.
Dichiarazione di accessibilità. La direttiva richiede che gli operatori rendano disponibile una dichiarazione pubblica che documenta il livello di conformità raggiunto, le parti non ancora conformi e le misure previste. Anche se non sei ancora pienamente conforme, una dichiarazione aggiornata e onesta dimostra un percorso attivo di adeguamento. In caso di ispezione, è un elemento rilevante.
La decisione su come prioritizzare gli interventi, quali sezioni adeguare prima, cosa richiede sviluppo tecnico e cosa interventi di UX (User Experience, in italiano esperienza utente: la qualità complessiva dell’interazione tra una persona e un prodotto digitale), resta in capo al team interno o al consulente. Nessuno strumento automatico sostituisce questa valutazione.
Domande correlate
L’EAA si applica anche alle app mobile?
Sì. Le applicazioni mobile che erogano servizi ai consumatori, inclusi e-commerce, banking, prenotazioni e trasporti, rientrano nell’ambito della direttiva. I requisiti di accessibilità si applicano all’interfaccia dell’app esattamente come al sito web.
Se il mio sito è già conforme alle WCAG 2.1 AA, sono a posto?
La conformità alle WCAG 2.1 livello AA è il riferimento tecnico principale richiesto dalla direttiva. Non è l’unico elemento: serve anche la dichiarazione di accessibilità e, per alcuni settori, requisiti aggiuntivi specifici. È però il punto di partenza corretto, e già sufficiente per la maggior parte degli operatori.
Le sanzioni sono già attive dal 28 giugno 2025?
Sì. Il 28 giugno 2025 era la scadenza per la conformità, non l’inizio di un periodo di tolleranza. Le autorità nazionali di vigilanza possono avviare verifiche e applicare misure correttive da quella data. I tempi effettivi di enforcement dipendono dalle priorità di ciascun Paese.
Un e-commerce che vende solo in Italia è obbligato?
Sì. La direttiva si applica a tutti gli operatori che vendono prodotti o servizi a consumatori nell’Unione Europea, indipendentemente dalla sede dell’azienda. Se il tuo e-commerce è raggiungibile da utenti europei, rientra nell’ambito.
Quanto costa adeguarsi?
Dipende dallo stato attuale del prodotto. Un sito costruito con attenzione alla struttura HTML semantica, il linguaggio di marcatura che definisce l’ossatura di ogni pagina web, può richiedere interventi limitati. Un’interfaccia costruita senza questi criteri può richiedere un refactoring, cioè una riscrittura strutturale del codice, significativo. L’audit iniziale, che definisce il perimetro degli interventi, è il primo investimento necessario e parte tipicamente da poche centinaia di euro per un sito di medie dimensioni.
Fonti:
- European Accessibility Act — Commissione Europea (accesso: giugno 2025)
- Direttiva UE 2019/882 del Parlamento Europeo e del Consiglio (eur-lex.europa.eu)
- D.Lgs. 82/2022 — Recepimento italiano della direttiva (normattiva.it)
- WCAG 2.1 — W3C Web Content Accessibility Guidelines (w3.org)
- Eurostat — Disability statistics (ec.europa.eu)
